Il commento riguarda l’art. 2449 così come riformulato ad opera dell’art.13 della legge 25.2.2008,n.34. La riflessione prende in considerazione le censure comunitarie mosse all’originaria formulazione codicistica e propone una lettura della norma in linea con la disciplina dei Trattati e con la giurisprudenza europea. Gli amministratori e i sindaci di nomina pubblica hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea: dall'identità dei diritti e degli obblighi discende la responsabilità di detti organi nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi nei medesimi termini contemplati dagli artt. 2392 ss. La parità di trattamento non si limita all'aspetto formale ma investe anche la sostanza e l'intrinseco contenuto degli obblighi e dei poteri loro conferiti. A meno che la conformazione della comunione di interessi realizzata in concreto nella singola società non suggerisca una funzione societaria "speciale", gli organi di nomina pubblica hanno l'obbligo di perseguire, nell'ambito delle rispettive competenze e prerogative, l'interesse sociale come interesse lato sensu lucrativo nel rispetto degli stessi vincoli cui sono tenuti gli amministratori, i sindaci e gli altri organi di nomina assembleare.
Magliano, R. (2011). Commento art.2449 c.c.. In D.C. Guido Bonfante (a cura di), Codice commentato delle società (pp. 1486-1498). Milano : Ipsoa.
Commento art.2449 c.c.
MAGLIANO, ROSANNA
2011-01-01
Abstract
Il commento riguarda l’art. 2449 così come riformulato ad opera dell’art.13 della legge 25.2.2008,n.34. La riflessione prende in considerazione le censure comunitarie mosse all’originaria formulazione codicistica e propone una lettura della norma in linea con la disciplina dei Trattati e con la giurisprudenza europea. Gli amministratori e i sindaci di nomina pubblica hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea: dall'identità dei diritti e degli obblighi discende la responsabilità di detti organi nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi nei medesimi termini contemplati dagli artt. 2392 ss. La parità di trattamento non si limita all'aspetto formale ma investe anche la sostanza e l'intrinseco contenuto degli obblighi e dei poteri loro conferiti. A meno che la conformazione della comunione di interessi realizzata in concreto nella singola società non suggerisca una funzione societaria "speciale", gli organi di nomina pubblica hanno l'obbligo di perseguire, nell'ambito delle rispettive competenze e prerogative, l'interesse sociale come interesse lato sensu lucrativo nel rispetto degli stessi vincoli cui sono tenuti gli amministratori, i sindaci e gli altri organi di nomina assembleare.File | Dimensione | Formato | |
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