Non è possibile ricondurre ad una rigorosa e positiva unità di significato l'espressione diritto naturale: nella storia plurisecolare del pensiero giuridico e politico occidentale essa è stata usata secondo prospettive talmente diversificate, da rendere obiettiva-mente disperante ogni tentativo di reductio ad unum del concetto. L'unico modo, forse, per fornire alla nostra espressione una qualche unitarietà è quello di conferirle una valenza polemica e negativa: postulare l'esistenza di un diritto naturale significherebbe, in questa chiave, affermare che la dimensione della, giuridici à non coincide nel suo principio con quella del diritto posto dal legislatore all'interno della comunità politica alla quale egli è preposto. Più analiticamente il riferimento al diritto naturale implicherebbe pertanto tre assunti fondamentali e non separabili: a) l'esistenza di un diritto meta-positivo; b) da ritenere valido intrinsecamente, anche cioè se privo di riconoscimento da parte del legislatore; c) assiologicamente superiore al diritto positivo e da considerare quindi quale suo modello ideale; d) (e quindi dotato di una superiore obbligatorietà, nel caso in cui sorga un qualsiasi irriducibile contrasto tra le sue prescrizioni e quelle poste dal legislatore).
D'Agostino, F. (2012). Le buone ragioni del diritto naturale. ACTA PHILOSOPHICA, 21(2), 149-162.
Le buone ragioni del diritto naturale
D'AGOSTINO, FRANCESCO
2012-01-01
Abstract
Non è possibile ricondurre ad una rigorosa e positiva unità di significato l'espressione diritto naturale: nella storia plurisecolare del pensiero giuridico e politico occidentale essa è stata usata secondo prospettive talmente diversificate, da rendere obiettiva-mente disperante ogni tentativo di reductio ad unum del concetto. L'unico modo, forse, per fornire alla nostra espressione una qualche unitarietà è quello di conferirle una valenza polemica e negativa: postulare l'esistenza di un diritto naturale significherebbe, in questa chiave, affermare che la dimensione della, giuridici à non coincide nel suo principio con quella del diritto posto dal legislatore all'interno della comunità politica alla quale egli è preposto. Più analiticamente il riferimento al diritto naturale implicherebbe pertanto tre assunti fondamentali e non separabili: a) l'esistenza di un diritto meta-positivo; b) da ritenere valido intrinsecamente, anche cioè se privo di riconoscimento da parte del legislatore; c) assiologicamente superiore al diritto positivo e da considerare quindi quale suo modello ideale; d) (e quindi dotato di una superiore obbligatorietà, nel caso in cui sorga un qualsiasi irriducibile contrasto tra le sue prescrizioni e quelle poste dal legislatore).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.