Non è possibile ricondurre ad una rigorosa e positiva unità di significato l'espressione diritto naturale: nella storia plurisecolare del pensiero giuridico e politico occidentale essa è stata usata secondo prospettive talmente diversificate, da rendere obiettiva-mente disperante ogni tentativo di reductio ad unum del concetto. L'unico modo, forse, per fornire alla nostra espressione una qualche unitarietà è quello di conferirle una valenza polemica e negativa: postulare l'esistenza di un diritto naturale significherebbe, in questa chiave, affermare che la dimensione della, giuridici à non coincide nel suo principio con quella del diritto posto dal legislatore all'interno della comunità politica alla quale egli è preposto. Più analiticamente il riferimento al diritto naturale implicherebbe pertanto tre assunti fondamentali e non separabili: a) l'esistenza di un diritto meta-positivo; b) da ritenere valido intrinsecamente, anche cioè se privo di riconoscimento da parte del legislatore; c) assiologicamente superiore al diritto positivo e da considerare quindi quale suo modello ideale; d) (e quindi dotato di una superiore obbligatorietà, nel caso in cui sorga un qualsiasi irriducibile contrasto tra le sue prescrizioni e quelle poste dal legislatore).

D'Agostino, F. (2012). Le buone ragioni del diritto naturale. ACTA PHILOSOPHICA, 21(2), 149-162.

Le buone ragioni del diritto naturale

D'AGOSTINO, FRANCESCO
2012-01-01

Abstract

Non è possibile ricondurre ad una rigorosa e positiva unità di significato l'espressione diritto naturale: nella storia plurisecolare del pensiero giuridico e politico occidentale essa è stata usata secondo prospettive talmente diversificate, da rendere obiettiva-mente disperante ogni tentativo di reductio ad unum del concetto. L'unico modo, forse, per fornire alla nostra espressione una qualche unitarietà è quello di conferirle una valenza polemica e negativa: postulare l'esistenza di un diritto naturale significherebbe, in questa chiave, affermare che la dimensione della, giuridici à non coincide nel suo principio con quella del diritto posto dal legislatore all'interno della comunità politica alla quale egli è preposto. Più analiticamente il riferimento al diritto naturale implicherebbe pertanto tre assunti fondamentali e non separabili: a) l'esistenza di un diritto meta-positivo; b) da ritenere valido intrinsecamente, anche cioè se privo di riconoscimento da parte del legislatore; c) assiologicamente superiore al diritto positivo e da considerare quindi quale suo modello ideale; d) (e quindi dotato di una superiore obbligatorietà, nel caso in cui sorga un qualsiasi irriducibile contrasto tra le sue prescrizioni e quelle poste dal legislatore).
2012
Pubblicato
Rilevanza internazionale
Articolo
Sì, ma tipo non specificato
Settore IUS/20 - FILOSOFIA DEL DIRITTO
Italian
diritto naturale, ordinamento, diritti umani, filosofia, diritto
D'Agostino, F. (2012). Le buone ragioni del diritto naturale. ACTA PHILOSOPHICA, 21(2), 149-162.
D'Agostino, F
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