Il presente lavoro è orientato ad indagare i profili sistematici dell’applicazione della norma dell’art. 2467 cc (Finanziamenti dei soci nella srl), nell’ambito dei Gruppi di società, attraverso il richiamo operato dall’art. 2497 quinquies (finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento). L’analisi ha consentito di individuare, con riferimento ai settori disciplinari di riferimento, alcune grandi peculiarità di cui tenere conto, tra cui: 1) lo strettissimo legame tra l’azione ex art. 2497 quinquies e quella ex art. 2497; 2) il connotato organizzativo del finanziamento intragruppo. Tali elementi sono stati impiegati quali chiavi di lettura per risolvere una serie di profili applicativi dell’art. 2467 nell’ambito dei gruppi e per ipotizzare i termini ed i limiti di un’azione di responsabilità fondata, ex art. 2497, sulla violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale nell’ambito della gestione finanziaria di un Gruppo di società. L’analisi delle specificità applicative dell’art. 2467 ai gruppi di società è stata condotta distinguendo i profili soggettivi (cioè coloro che subiscono l’applicazione della norma: il gruppo di comando), da quelli oggettivi (il tipo di attività esercitata, l’eccessivo squilibrio dell’indebitamento, la ragionevolezza del conferimento). Il tema della responsabilità è stato affrontato partendo dal presupposto che sulla capogruppo grava una responsabilità da “gestione”, improntata a principi di corretta gestione. Assumendo che la responsabilità per tale specifica attività di gestione e per le sue conseguenze dannose non possa essere ricondotta ad alcuno schema extracontrattuale, ma debba trovare riferimento nello speciale regime di responsabilità costruito dall’art. 2497 in ragione del requisito organizzativo, e ritenendo che vi siano ragioni di tutela che portano inevitabilmente ad applicare all’ipotesi dei finanziamenti ex art. 2467 anche la sanzione della responsabilità ex art. 2497, si è ritenuto di poter concludere che la fattispecie di cui all’art. 2467 ricada, in virtù del richiamo dell’art. 2497 quinquies, sotto l’ambito della responsabilità da direzione e coordinamento di cui all’art. 2497, con una serie di conseguenze in termini sistematici che sono state esaminate.
Palazzolo, A. (2009). Profili sistematici della disciplina dei finanziamenti dei soci nell’attività di direzione e coordinamento (Art. 2497 quinquies): la responsabilità da "scorretto finanziamento".
Profili sistematici della disciplina dei finanziamenti dei soci nell’attività di direzione e coordinamento (Art. 2497 quinquies): la responsabilità da "scorretto finanziamento"
2009-03-10
Abstract
Il presente lavoro è orientato ad indagare i profili sistematici dell’applicazione della norma dell’art. 2467 cc (Finanziamenti dei soci nella srl), nell’ambito dei Gruppi di società, attraverso il richiamo operato dall’art. 2497 quinquies (finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento). L’analisi ha consentito di individuare, con riferimento ai settori disciplinari di riferimento, alcune grandi peculiarità di cui tenere conto, tra cui: 1) lo strettissimo legame tra l’azione ex art. 2497 quinquies e quella ex art. 2497; 2) il connotato organizzativo del finanziamento intragruppo. Tali elementi sono stati impiegati quali chiavi di lettura per risolvere una serie di profili applicativi dell’art. 2467 nell’ambito dei gruppi e per ipotizzare i termini ed i limiti di un’azione di responsabilità fondata, ex art. 2497, sulla violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale nell’ambito della gestione finanziaria di un Gruppo di società. L’analisi delle specificità applicative dell’art. 2467 ai gruppi di società è stata condotta distinguendo i profili soggettivi (cioè coloro che subiscono l’applicazione della norma: il gruppo di comando), da quelli oggettivi (il tipo di attività esercitata, l’eccessivo squilibrio dell’indebitamento, la ragionevolezza del conferimento). Il tema della responsabilità è stato affrontato partendo dal presupposto che sulla capogruppo grava una responsabilità da “gestione”, improntata a principi di corretta gestione. Assumendo che la responsabilità per tale specifica attività di gestione e per le sue conseguenze dannose non possa essere ricondotta ad alcuno schema extracontrattuale, ma debba trovare riferimento nello speciale regime di responsabilità costruito dall’art. 2497 in ragione del requisito organizzativo, e ritenendo che vi siano ragioni di tutela che portano inevitabilmente ad applicare all’ipotesi dei finanziamenti ex art. 2467 anche la sanzione della responsabilità ex art. 2497, si è ritenuto di poter concludere che la fattispecie di cui all’art. 2467 ricada, in virtù del richiamo dell’art. 2497 quinquies, sotto l’ambito della responsabilità da direzione e coordinamento di cui all’art. 2497, con una serie di conseguenze in termini sistematici che sono state esaminate.File | Dimensione | Formato | |
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