La libertà personale è un valore che deve ricevere pieno riconoscimento e completo rispetto da parte di un ordinamento giuridico che aspiri ad essere considerato liberale. Nell’ambito dello svolgimento di un procedimento penale, detta prerogativa può venire in conflitto con altre esigenze che mirano ugualmente a garantire diritti fondamentali della persona. Punto di partenza di un’analisi che cerchi di verificare il grado di tutela offerto da un sistema processuale penale alla libertà personale della persona accusata è costituito dalla considerazione del processo non come strumento punitivo, bensì come garanzia dei diritti di ogni individuo che lo Stato decida di giudicare. Un adeguato sistema cautelare deve, dunque, tenere conto del continuo bilanciamento tra opposte esigenze che si deve operare se si vuole evitare di trasformare l’accertamento penale in mezzo di persecuzione. Il primo elemento di un corretto bilanciamento è la possibilità per l’imputato di difendersi in maniera adeguata dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale; conseguentemente, dato immancabile nella formazione di una decisione giurisdizionale è il contraddittorio, vale a dire il riconoscimento della facoltà di apportare il proprio contributo cognitivo nella formazione della decisione del giudice. Per quanto interessa il limitato campo delle misure cautelari, il mezzo da utilizzare per soddisfare l’esigenza di contraddittorio è rappresentato dall’interrogatorio dell’accusato. L’evoluzione subita da tale istituto nel corso dei diversi sistemi processuali rende evidente come lo stesso, in un ordinamento liberale, non può che essere visto come strumento di difesa; l’evenienza dell’emersione anche di elementi accusatori dall’interrogatorio dell’imputato può, al massimo, fare pensare allo stesso some istituto complesso. Tuttavia, l’opportunità di mantenere una funzione principalmente difensiva dello stesso deriva dalla necessità di evitare trasformazioni di tale istituto in mezzo ad eruendam veritatem. La supplenza di fatto assunta dalle misure cautelari nei confronti della pena in virtù della prassi non può fare dimenticare l’importanza dei principi costituzionali della libertà personale, oltre che di presunzione di non colpevolezza e di legalità. La preoccupazione di non vedere frustrate le esigenze processuali mediante l’adozione di forme di contraddittorio anticipato non deve impedire di cercare soluzioni diverse da quella rappresentata dall’art. 294 c.p.p., che attraverso la previsione di un contraddittorio solo dopo l’intervento della decisione sull’applicazione della misura determina, sostanzialmente, l’annullamento dell’idea stessa di contraddittorio. Oltre che ordinamenti esteri (Francia), anche in Italia sono previste, in specifiche ipotesi, forme di contraddittorio anticipato che permettono all’interessato di essere sentito prima che il giudice pervenga ad una decisione, sia pure provvisoria (ma immediatamente afflittiva), sulla sua libertà personale. Lo studio delle ragioni di tale limitato ambito applicativo del contraddittorio anticipato – unitamente alla critica di alcune prassi devianti attuate dalla giurisprudenza nella spasmodica rincorsa alla punizione dei colpevoli – è un metodo per verificare la generalizzazione della tutela delle libertà fondamentali.
Puglisi, R. (2008). Misure cautelari e contraddittorio.
Misure cautelari e contraddittorio
2008-10-09
Abstract
La libertà personale è un valore che deve ricevere pieno riconoscimento e completo rispetto da parte di un ordinamento giuridico che aspiri ad essere considerato liberale. Nell’ambito dello svolgimento di un procedimento penale, detta prerogativa può venire in conflitto con altre esigenze che mirano ugualmente a garantire diritti fondamentali della persona. Punto di partenza di un’analisi che cerchi di verificare il grado di tutela offerto da un sistema processuale penale alla libertà personale della persona accusata è costituito dalla considerazione del processo non come strumento punitivo, bensì come garanzia dei diritti di ogni individuo che lo Stato decida di giudicare. Un adeguato sistema cautelare deve, dunque, tenere conto del continuo bilanciamento tra opposte esigenze che si deve operare se si vuole evitare di trasformare l’accertamento penale in mezzo di persecuzione. Il primo elemento di un corretto bilanciamento è la possibilità per l’imputato di difendersi in maniera adeguata dinanzi ad un giudice terzo ed imparziale; conseguentemente, dato immancabile nella formazione di una decisione giurisdizionale è il contraddittorio, vale a dire il riconoscimento della facoltà di apportare il proprio contributo cognitivo nella formazione della decisione del giudice. Per quanto interessa il limitato campo delle misure cautelari, il mezzo da utilizzare per soddisfare l’esigenza di contraddittorio è rappresentato dall’interrogatorio dell’accusato. L’evoluzione subita da tale istituto nel corso dei diversi sistemi processuali rende evidente come lo stesso, in un ordinamento liberale, non può che essere visto come strumento di difesa; l’evenienza dell’emersione anche di elementi accusatori dall’interrogatorio dell’imputato può, al massimo, fare pensare allo stesso some istituto complesso. Tuttavia, l’opportunità di mantenere una funzione principalmente difensiva dello stesso deriva dalla necessità di evitare trasformazioni di tale istituto in mezzo ad eruendam veritatem. La supplenza di fatto assunta dalle misure cautelari nei confronti della pena in virtù della prassi non può fare dimenticare l’importanza dei principi costituzionali della libertà personale, oltre che di presunzione di non colpevolezza e di legalità. La preoccupazione di non vedere frustrate le esigenze processuali mediante l’adozione di forme di contraddittorio anticipato non deve impedire di cercare soluzioni diverse da quella rappresentata dall’art. 294 c.p.p., che attraverso la previsione di un contraddittorio solo dopo l’intervento della decisione sull’applicazione della misura determina, sostanzialmente, l’annullamento dell’idea stessa di contraddittorio. Oltre che ordinamenti esteri (Francia), anche in Italia sono previste, in specifiche ipotesi, forme di contraddittorio anticipato che permettono all’interessato di essere sentito prima che il giudice pervenga ad una decisione, sia pure provvisoria (ma immediatamente afflittiva), sulla sua libertà personale. Lo studio delle ragioni di tale limitato ambito applicativo del contraddittorio anticipato – unitamente alla critica di alcune prassi devianti attuate dalla giurisprudenza nella spasmodica rincorsa alla punizione dei colpevoli – è un metodo per verificare la generalizzazione della tutela delle libertà fondamentali.File | Dimensione | Formato | |
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