Il saggio affronta il tema classico dell’autonomia privata in relazione al diritto delle Autorità indipendenti, dedicando particolare attenzione al problema dell’eventuale incompatibilità tra una o più clausole di un contratto e un provvedimento emesso da un’Autorità indipendente. Muovendo dal concetto di autonomia contrattuale, intesa come spazio giuridico “vuoto”, ossia ricavato attraverso l’arretramento della disciplina statale (in base all’art. 1322 c.c. le parti possono liberamente determinare il contenuto dei contratti nei limiti imposti dalla legge), si osserva che, con riguardo a specie contrattuali segnate dall’abbandono della bilateralità e dalla predisposizione unilaterale dello scambio, la legge si riappropria della originaria sovranità e rende inefficace un alto numero di clausole unilaterali, designate come vessatorie. Poiché il fondamento dell’autonomia negoziale si radica in un principio normativo di fonte legislativa, la sfera di autonomia può essere ristretta solo da una fonte di pari rango: lo spazio vuoto di diritto statale, che rendeva possibile l’esistenza di una sfera autonoma, è di nuovo occupato da disposizioni eteronome, conformatrici ed esclusive. L’atto che travalichi la sfera di competenza del potere privato è invalido, e perciò espulso in tutto o in parte dal circuito della rilevanza giuridica. La collocazione sistematica degli atti di autonomia ed eteronomia appare toccata in radice dal fenomeno delle Autorità indipendenti, le cui modalità di intervento si lasciano inquadrare in una tripartizione: a) disciplina sostitutiva prevista da una fonte complessa (ossia da una legge e da un provvedimento dell’autorità); b) clausole previste da una fonte secondaria, attraverso l’antecedente “delegificazione” della materia; c) clausole vincolanti, previste quali modalità di soluzione di una controversia. La sostituzione di clausole, previste da una fonte complessa, esige una diretta previsione di nullità parziale da parte della norma di rango superiore. La disposizione eteronoma, posta in linea generale e astratta da una norma imperativa, rende nulla per il proprio stesso esserci le clausole in conflitto e perciò si sostituisce ad esse. Configurata come potere autonomo, la sostituzione di clausole passa attraverso le fasi negativa (nullità della clausola) e positiva (impianto di una clausola eterodeterminata). La disposizione eteronoma esige uno spazio di autonomia che soltanto la norma generale è capace di ricavare, spazio ricavato dalla legge attraverso il meccanismo delle nullità speciali. Quale giudizio di conformità o difformità rispetto a un ordine sovrastante, la nullità parziale e speciale esige una norma sovraordinata, generale e astratta, dalla quale ricavare il giudizio di invalidità dell’atto sottordinato. Pertanto la sostituzione di clausole eteronome richiede una norma di rango ordinario, che potrà devolvere alle autorità poteri eteronomi, ma sarà chiamata previamente a derogare al principio generale del potere autonomo e a stabilire espressamente le specifiche cause di nullità dei contratti sottoposti al vaglio amministrativo. L’eventuale disposizione eteronoma di fonte secondaria, incapace per propria natura di penetrare nello spazio autonomo negoziale, sarà inefficace, così come la disposizione di fonte secondaria che preveda atti vincolanti per le parti in lite, atteso il duplice ostacolo dell’art. 1322 c.c. e degli artt. 25 e 102 Cost.

Orlandi, M. (2006). Autonomia privata e Autorità indipendenti. In Gregorio Gitti (a cura di), L' autonomia privata e le autorità indipendenti : la metamorfosi del contratto (pp. 65-89). Bologna : Il Mulino.

Autonomia privata e Autorità indipendenti

ORLANDI, MAURO
2006-01-01

Abstract

Il saggio affronta il tema classico dell’autonomia privata in relazione al diritto delle Autorità indipendenti, dedicando particolare attenzione al problema dell’eventuale incompatibilità tra una o più clausole di un contratto e un provvedimento emesso da un’Autorità indipendente. Muovendo dal concetto di autonomia contrattuale, intesa come spazio giuridico “vuoto”, ossia ricavato attraverso l’arretramento della disciplina statale (in base all’art. 1322 c.c. le parti possono liberamente determinare il contenuto dei contratti nei limiti imposti dalla legge), si osserva che, con riguardo a specie contrattuali segnate dall’abbandono della bilateralità e dalla predisposizione unilaterale dello scambio, la legge si riappropria della originaria sovranità e rende inefficace un alto numero di clausole unilaterali, designate come vessatorie. Poiché il fondamento dell’autonomia negoziale si radica in un principio normativo di fonte legislativa, la sfera di autonomia può essere ristretta solo da una fonte di pari rango: lo spazio vuoto di diritto statale, che rendeva possibile l’esistenza di una sfera autonoma, è di nuovo occupato da disposizioni eteronome, conformatrici ed esclusive. L’atto che travalichi la sfera di competenza del potere privato è invalido, e perciò espulso in tutto o in parte dal circuito della rilevanza giuridica. La collocazione sistematica degli atti di autonomia ed eteronomia appare toccata in radice dal fenomeno delle Autorità indipendenti, le cui modalità di intervento si lasciano inquadrare in una tripartizione: a) disciplina sostitutiva prevista da una fonte complessa (ossia da una legge e da un provvedimento dell’autorità); b) clausole previste da una fonte secondaria, attraverso l’antecedente “delegificazione” della materia; c) clausole vincolanti, previste quali modalità di soluzione di una controversia. La sostituzione di clausole, previste da una fonte complessa, esige una diretta previsione di nullità parziale da parte della norma di rango superiore. La disposizione eteronoma, posta in linea generale e astratta da una norma imperativa, rende nulla per il proprio stesso esserci le clausole in conflitto e perciò si sostituisce ad esse. Configurata come potere autonomo, la sostituzione di clausole passa attraverso le fasi negativa (nullità della clausola) e positiva (impianto di una clausola eterodeterminata). La disposizione eteronoma esige uno spazio di autonomia che soltanto la norma generale è capace di ricavare, spazio ricavato dalla legge attraverso il meccanismo delle nullità speciali. Quale giudizio di conformità o difformità rispetto a un ordine sovrastante, la nullità parziale e speciale esige una norma sovraordinata, generale e astratta, dalla quale ricavare il giudizio di invalidità dell’atto sottordinato. Pertanto la sostituzione di clausole eteronome richiede una norma di rango ordinario, che potrà devolvere alle autorità poteri eteronomi, ma sarà chiamata previamente a derogare al principio generale del potere autonomo e a stabilire espressamente le specifiche cause di nullità dei contratti sottoposti al vaglio amministrativo. L’eventuale disposizione eteronoma di fonte secondaria, incapace per propria natura di penetrare nello spazio autonomo negoziale, sarà inefficace, così come la disposizione di fonte secondaria che preveda atti vincolanti per le parti in lite, atteso il duplice ostacolo dell’art. 1322 c.c. e degli artt. 25 e 102 Cost.
2006
Settore IUS/01 - DIRITTO PRIVATO
Italian
Rilevanza internazionale
Capitolo o saggio
Autonomia privata; Autorità indipendenti; Nullità; Sostituzione automatica di clausole
Orlandi, M. (2006). Autonomia privata e Autorità indipendenti. In Gregorio Gitti (a cura di), L' autonomia privata e le autorità indipendenti : la metamorfosi del contratto (pp. 65-89). Bologna : Il Mulino.
Orlandi, M
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