LO STATO DI INDIGENZA NEL DIRITTO CIVILE Partendo dalla considerazione che il diritto civile in passato si occupava prevalentemente della tutela del patrimonio, si rileva che nella Costituzione del 1948 viene data tutela all’aspetto solidaristico. Nella disciplina strettamente civilistica troviamo una prima forma di emersione del fenomeno dell’indigenza nella disciplina dell’art.433 e segg. c.c.( alimenti ). Tale condizione assume rilevanza anche nelle situazioni della separazione e del divorzio. Una seconda forma di rilevanza dell’indigenza si ha nella disciplina della rescissione, nelle sue due articolazioni (artt.1447 e 1448 c.c.), aventi peraltro connotazioni ben diverse. Viene presa in considerazione anche la disciplina dettata per il reato di usura, avente rilevanza anche sotto il profilo civilistico. Considerazioni ulteriori vengono svolte sulla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e sulle disposizioni testamentarie a favore dei poveri. Nelle disposizioni costituzionali lo stato di indigenza può considerarsi rilevante ai sensi dell’art.3, comma 2, dell’art.36 (a proposito della cui formulazione si conduce un’indagine storica) , dell’art.41 (valutato con riferimento all’art.1322, comma 2, c.c.), dell’art. 24, comma 3, dell’art.32, comma 1, dell’art.42. Infine, l’ultima parte del saggio prende in considerazione, nella prospettiva oggetto dell’indagine, la disciplina, di ispirazione comunitaria, quale parte del contratto economicamente debole.

PAPANTI PELLETIER, P. (2005). Lo stato di indigenza nel diritto civile. In La povertà problema di giustizia : atti del Convegno nazionale dell'U.G.C.I., Roma, 6-8 dicembre 2004. Milano : Giuffrè.

Lo stato di indigenza nel diritto civile

PAPANTI PELLETIER, PAOLO
2005-01-01

Abstract

LO STATO DI INDIGENZA NEL DIRITTO CIVILE Partendo dalla considerazione che il diritto civile in passato si occupava prevalentemente della tutela del patrimonio, si rileva che nella Costituzione del 1948 viene data tutela all’aspetto solidaristico. Nella disciplina strettamente civilistica troviamo una prima forma di emersione del fenomeno dell’indigenza nella disciplina dell’art.433 e segg. c.c.( alimenti ). Tale condizione assume rilevanza anche nelle situazioni della separazione e del divorzio. Una seconda forma di rilevanza dell’indigenza si ha nella disciplina della rescissione, nelle sue due articolazioni (artt.1447 e 1448 c.c.), aventi peraltro connotazioni ben diverse. Viene presa in considerazione anche la disciplina dettata per il reato di usura, avente rilevanza anche sotto il profilo civilistico. Considerazioni ulteriori vengono svolte sulla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e sulle disposizioni testamentarie a favore dei poveri. Nelle disposizioni costituzionali lo stato di indigenza può considerarsi rilevante ai sensi dell’art.3, comma 2, dell’art.36 (a proposito della cui formulazione si conduce un’indagine storica) , dell’art.41 (valutato con riferimento all’art.1322, comma 2, c.c.), dell’art. 24, comma 3, dell’art.32, comma 1, dell’art.42. Infine, l’ultima parte del saggio prende in considerazione, nella prospettiva oggetto dell’indagine, la disciplina, di ispirazione comunitaria, quale parte del contratto economicamente debole.
2005
Settore IUS/01 - DIRITTO PRIVATO
Italian
Rilevanza nazionale
Capitolo o saggio
PAPANTI PELLETIER, P. (2005). Lo stato di indigenza nel diritto civile. In La povertà problema di giustizia : atti del Convegno nazionale dell'U.G.C.I., Roma, 6-8 dicembre 2004. Milano : Giuffrè.
PAPANTI PELLETIER, P
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