Il saggio è rivolto ad esaminare la novella dell’art. 118 del d.lgs. 385/1993 (T.U.B.), come modificato dal cd. “primo decreto Bersani”. La norma disciplina il cd. jus variandi, vale a dire il diritto delle banche di modificare unilateralmente tassi, prezzi e condizioni dei contratti di durata bancari, tramite apposite clausole. Dopo aver ricostruito l’evoluzione della precedente disciplina, il lavoro esamina la novella normativa individuando le principali modifiche nella previsione del giustificato motivo; nella necessità di indicare la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto” nella comunicazione scritta inviata dalla banca al cliente; nella espressa previsione dell’approvazione tacita da parte del cliente in caso di mancato recesso entro il termine di sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione. A tale ultimo proposito è sottolineata l’incongruenza di tale termine con quello contemporaneamente previsto di preavviso minimo di trenta giorni. Si segnala al riguardo che il legislatore nelle successive riformulazioni della norma, nel 2010 e nel 2011, ha tenuto in conto la critica così rivolta, abolendo il termine di preavviso.

Santoni, G. (2007). Lo jus variandi delle banche nella disciplina della l. n. 248 del 2006. BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO, 60(3), 249-261.

Lo jus variandi delle banche nella disciplina della l. n. 248 del 2006

SANTONI, GIUSEPPE
2007-01-01

Abstract

Il saggio è rivolto ad esaminare la novella dell’art. 118 del d.lgs. 385/1993 (T.U.B.), come modificato dal cd. “primo decreto Bersani”. La norma disciplina il cd. jus variandi, vale a dire il diritto delle banche di modificare unilateralmente tassi, prezzi e condizioni dei contratti di durata bancari, tramite apposite clausole. Dopo aver ricostruito l’evoluzione della precedente disciplina, il lavoro esamina la novella normativa individuando le principali modifiche nella previsione del giustificato motivo; nella necessità di indicare la formula “proposta di modifica unilaterale del contratto” nella comunicazione scritta inviata dalla banca al cliente; nella espressa previsione dell’approvazione tacita da parte del cliente in caso di mancato recesso entro il termine di sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione. A tale ultimo proposito è sottolineata l’incongruenza di tale termine con quello contemporaneamente previsto di preavviso minimo di trenta giorni. Si segnala al riguardo che il legislatore nelle successive riformulazioni della norma, nel 2010 e nel 2011, ha tenuto in conto la critica così rivolta, abolendo il termine di preavviso.
2007
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Articolo
Nessuno
Settore IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE
Italian
Santoni, G. (2007). Lo jus variandi delle banche nella disciplina della l. n. 248 del 2006. BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO, 60(3), 249-261.
Santoni, G
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