The last repeal/decriminalization reform replaces punishment with a corresponding pecuniary penalty (legislative decree n. 7 of Jan 15th, 2016) or administrative penalty (legislative decree n. 8 of Jan 15th, 2016). In the latter case only it is openly said that the criminal judge must decide on the damages petition even though an acquittal decision has taken place based on the decriminalization intervened. The joint sitting of the divisions of the Supreme Court found that such a duty does not apply in cases under the legislative decree n. 7 of Jan 15th, 2016, with an approach the author finds reasonable and to be possibly enriched with further reasons.

L’ultimo intervento di abrogazione/depenalizzazione “sostituisce” la pena, rispettivamente, con la sanzione pecuniaria civile (d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7), e con la sanzione amministrativa (d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8). Solo in quest’ultimo caso è espressamente previsto che il giudice penale debba decidere sulla domanda di danni pur a fronte dell’assoluzione perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato. Sulla base di considerazioni letterali e sistematiche – condivisibili sebbene integrabili – le Sezioni Unite negano che tale potere-dovere sia esercitabile nei casi di cui al d.lgs. n. 7 del 2016.

Biscardi, G. (2017). Abolitio criminis, giudizi pendenti e sorte delle statuizioni civili. PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA(2), 275-282.

Abolitio criminis, giudizi pendenti e sorte delle statuizioni civili

BISCARDI G
2017-01-01

Abstract

The last repeal/decriminalization reform replaces punishment with a corresponding pecuniary penalty (legislative decree n. 7 of Jan 15th, 2016) or administrative penalty (legislative decree n. 8 of Jan 15th, 2016). In the latter case only it is openly said that the criminal judge must decide on the damages petition even though an acquittal decision has taken place based on the decriminalization intervened. The joint sitting of the divisions of the Supreme Court found that such a duty does not apply in cases under the legislative decree n. 7 of Jan 15th, 2016, with an approach the author finds reasonable and to be possibly enriched with further reasons.
2017
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Articolo
Esperti anonimi
Settore IUS/16 - DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Italian
L’ultimo intervento di abrogazione/depenalizzazione “sostituisce” la pena, rispettivamente, con la sanzione pecuniaria civile (d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7), e con la sanzione amministrativa (d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8). Solo in quest’ultimo caso è espressamente previsto che il giudice penale debba decidere sulla domanda di danni pur a fronte dell’assoluzione perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato. Sulla base di considerazioni letterali e sistematiche – condivisibili sebbene integrabili – le Sezioni Unite negano che tale potere-dovere sia esercitabile nei casi di cui al d.lgs. n. 7 del 2016.
abolitio criminis; giudizi di impugnazione; statuizioni civili
Biscardi, G. (2017). Abolitio criminis, giudizi pendenti e sorte delle statuizioni civili. PROCESSO PENALE E GIUSTIZIA(2), 275-282.
Biscardi, G
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