From the legal point of view The compensation for damage is a very important subject, in relation to the contract conditions (art. 1218 Civil Code), Extra-contract conditions (art. 2043 Civil Code), property damage (artt. 1223 ss. cod. civ), no property damage (art. 2059 cod. civ.) or in relation to the quantification and procedural analysis, the penal clauses have been much studied both in doctrine or in jurisprudence or in positive rights. There are many legal factors in the damage analysis and it is impossible make a study only trough civil law, criminal law or administrative law. Human relations are The most important fact to consider, the law has led to neglect the type of abuse to protect the person who has suffered damage, this is the “aquiliana” responsibility circumstance, in a legal case must be considered only the evidence to identify responsibilities and the compensation. The legislature has provided sanctions categories in relation to the contract, to quantify the economic loss, suffered by the victim without too much weight for the tortfeasor. Regulations provide only a financial penalty. In private law the compensation beneficiary is a third person between the aggrieved and the tortfeasor. Instead in the case where the injured must fulfill in consideration of the damage, this has never The main object of the contractual relationship but a surrogate chosen by the court in relation to the injury. regarding the performance kind , The penal clauses (P.C.) are not executive, the penalty clause begins when the damage was did, in that case the damaged receives an Economic compensation for the damage. the specific performance, not replace principal obligation with an ancillary, It takes the form for to ensure substantive law to the realization of what had. On the work matter, there is a case in which the ancillary service provided by the penalty clause, takes on the character of performance enforced to the main service not performed. Article 18 (italian art.18 stat. lav.) case, the dismissal by employer without just cause as to marriage or motherhood or discrimination. The penalty clause provides not only financial compensation but also patrimonial and contributions, paid by the employer. The law invalidates decision of expulsion and obliges the employer to take on again the worker, considering the dismissal illegal, unenforceable or void. The employer must pay just compensation, in order Unpaid salaries. Compensation technique allows full compensation for the illegitimate dismissal, the employee gets a salary; So he can buy food for himself and his family, get pension support and welfare support, A worker who gets the job again, will not lose these benefits. The legislature has decided to protect through criminal law or juristic the weaker person in an employment contract, the worker is well protected. As in the following examples: Art. 8 of Law No 604 of 1966 or supplementary allowance provided for managers from collective bargaining agreements or the indirect coercive measures contemplated by the last paragraph of Article 18 in favor of managers R.S.A. unlawfully dismissed and those governed by art. 28 of the Statute of workers in response to anti-union conduct of the employer. The case of penalty clauses in individual relationships, where is not possible close the employment before a certain time. In conclusion, I can say that the penalty clause has a compensation function, using a benefit flat-rate that has nothing in relation with their performance in nature. Thanks to the ancillary performance through negotiation or legal clauses.

La questione del risarcimento del danno e delle sue possibili declinazioni sia in rapporto alla fonte – se contrattuale (art. 1218 cod. civ.) o extracontrattuale (art. 2043 cod. civ.) – sia in rapporto alla natura – a seconda che si invochi un danno patrimoniale (artt. 1223 ss. cod. civ.) ovvero non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.) – sia, ancora, in relazione alle modalità di quantificazione dello stesso ed alle conseguenti ricadute sul piano processuale – con i relativi oneri di allegazione e prova a carico di chi ne pretenda il risarcimento – rappresenta un aspetto molto importante dei rapporti giuridici ed è stata, perciò, largamente esplorata sia in dottrina che in giurisprudenza alla luce delle norme del diritto positivo. Le implicazioni legate al tema sono infatti molteplici, anche in ragione dell’impossibilità di circoscrivere la questione del risarcimento, nella sua più ampia accezione, ad un solo campo d’indagine o, potremmo dire, ad una sola materia quale può essere il diritto civile piuttosto che il diritto penale o il diritto amministrativo. L’esigenza di tutela del soggetto che subisca un danno, piuttosto, concerne tutte le possibili relazioni umane che l’ordinamento giuridico è in grado di ricomprendere al proprio interno, in rapporto alle quali la legge è talora indotta a prescindere persino dal tipo di illecito (come nel caso della responsabilità aquiliana), salvo poi a bilanciare questa apparente incertezza con la necessità sul piano processuale di un rigoroso onere della prova in relazione all’invocata responsabilità risarcitoria. All’esigenza di garanzie per il soggetto danneggiato il nostro legislatore ha risposto attraverso la previsione di tecniche risarcitorie – o, sarebbe più corretto dire, categorie sanzionatorie – in grado non soltanto di rafforzare il vincolo giuridico nascente dal contratto o dalle norme dell’ordinamento, in ragione dell’indubbia forza dissuasiva legata alla prestazione risarcitoria, ma soprattutto di riparare la violazione del diritto leso imponendo al danneggiante una prestazione in grado di colmare la perdita patrimoniale subita dal danneggiato o, laddove ciò sia possibile e non risulti eccessivamente gravoso per il debitore, di rimuovere gli effetti dell’inadempimento al precetto sostanziale. In entrambi i casi, comunque, la finalità perseguita dall’ordinamento è meramente risarcitoria, mentre sembrerebbe doversi escludere sia un fine prettamente punitivo della disobbedienza alla norma imperativa, sia l’adempimento in natura della prestazione principale rimasta ineseguita: il primo in quanto non vi è riparazione del pregiudizio sofferto dal titolare del bene nello scopo afflittivo, tanto che in generale il beneficiario delle pene di diritto privato è sempre un soggetto terzo rispetto al danneggiato e al danneggiante; il secondo in quanto la prestazione accessoria garantita con il risarcimento non è mai quella principale oggetto, ad esempio, del rapporto giuridico corrente tra creditore e debitore, ma un suo surrogato la cui determinazione è strettamente dipendente dalla perdita cagionata nella sfera giuridica del danneggiato. Lo stesso è a dirsi per la clausola penale, quantunque l’analisi della funzione assolta da quest’ultima abbia diviso i contributi dottrinali in due indirizzi apertamente antitetici, l’uno sulla funzione risarcitoria della penale e l’altro sulla funzione punitiva della stessa, solo in seguito ricomposti da un’autorevole dottrina attraverso la teorizzazione di una funzione dualistica dell’istituto, il cui contenuto non si identificherebbe né con il risarcimento forfettario del danno (di difficile individuazione nell’ambito di un’obbligazione la cui caratteristica è di prescindere dalla prova in giudizio non soltanto dell’esistenza di quest’ultimo ma, altresì, dell’entità dello stesso), né con la mera afflizione del danneggiante nell’ottica della punizione pura dell’inosservanza dell’obbligo alla stregua delle pene private, ma con entrambe tali finalità congiuntamente, proprio in quanto – teorizza detta dottrina – esaustive della struttura obbligatoria della penale. Sarebbero quindi le due funzioni, ciascuna in sé esclusiva rispetto all’altra, a tipizzare la sanzione dell’obbligazione penale indifferentemente di fonte negoziale o legale, unificandola sotto una struttura comune e consentendo così di individuare nel sistema di diritto positivo «una autonoma ed originale sanzione a «struttura obbligatoria» ed a «funzione penale»». Sia nel caso delle forme di risarcimento tipizzate dalla legge, sia in quello delle clausole penali, comunque, si tratterebbe di categorie preventivamente compulsorie dell’adempimento e successivamente sanzionatorie, in ragione dell’attitudine di entrambe a sollecitare il rispetto della norma scoraggiando condotte illecite e, al momento in cui si determini invece la lesione del bene, a sanzionare tale condotta. Sul piano invece della coazione all’adempimento in natura, occorre osservare come anche nel caso della penale non sembrerebbero potersi rinvenire i caratteri dell’esecuzione in forma specifica della prestazione principale. La clausola penale, infatti, al pari del risarcimento per equivalente o in forma specifica, interviene quando l’inadempimento (o il ritardo nell’adempimento) si è ormai verificato e da ciò sia scaturito l’interesse succedaneo del titolare del bene alla riparazione della lesione sofferta. L’esecuzione in forma specifica, invece, non sostituisce all’obbligazione principale un’obbligazione accessoria ma si struttura sui caratteri della stessa prestazione dovuta, della quale assume la forma allo scopo di garantire la realizzazione proprio di quanto dovuto al titolare del diritto sostanziale. Eppure, specialmente nella materia del lavoro, è possibile individuare almeno un caso in cui la prestazione accessoria garantita dalla penale di fonte legale assume tutti i connotati dell’adempimento coattivo della prestazione principale rimasta ineseguita. Si tratta dello strumento apprestato dall’art. 18 Stat. lav. in risposta al licenziamento irrogato dal datore di lavoro in violazione dei precetti legali. Si tratta, nella specie, di un rimedio contro il licenziamento non soltanto ingiustificato, ma anche privo del requisito della forma scritta o nullo ai sensi della medesima legge, come nelle ipotesi in cui il recesso sia discriminatorio o sia stato irrogato a causa di maternità o matrimonio. In questi casi, la prestazione indennitaria non è determinata in modo forfetario. Al contrario, essa è volta a risarcire in forma specifica il danno patrimoniale subito dal lavoratore per effetto del licenziamento e della susseguente perdita sofferta sia sotto il profilo retributivo, sia sotto quello contributivo, con conseguente assimilazione dell’indennità stessa ad uno strumento di adempimento coattivo dell’obbligazione, gravante sulla parte datoriale, rimasta ineseguita, piuttosto che ad una penale in senso stretto. La reazione dell’ordinamento, in particolare, è l’invalidazione del provvedimento espulsivo e l’integrale travolgimento dei suoi effetti, con i conseguenti diritti del lavoratore alla reintegrazione nel precedente posto di lavoro – a sua volta giustificata dalla persistenza del rapporto, mai interrottosi per effetto del licenziamento rispettivamente illegittimo, inefficace o nullo – e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata proprio alle retribuzioni perdute a far data dal momento del licenziamento. Al riguardo, è stato osservato come la tecnica risarcitoria qui applicata consenta di compensare integralmente appunto gli effetti patrimoniali dell’illegittima condotta datoriale, incidendo non soltanto sul piano retributivo attraverso la garanzia del sostegno alimentare che al lavoratore derivava dal reddito, ma altresì sul piano previdenziale e assistenziale scongiurando il rischio che dalla cessazione illegittima del rapporto possa ad esempio risultare pregiudicato il diritto del lavoratore stesso al conseguimento in futuro del trattamento pensionistico; rischio tanto più concreto oggi in ragione della sempre maggior durata dei processi del lavoro, del resto incentivata – e non scongiurata – dal sempre crescente contenzioso. Vi sono poi numerosi altri casi, nel diritto del lavoro, di categorie sanzionatorie e, soprattutto, di penali di fonte legale o negoziale a tutela del lavoratore, a testimonianza dell’attenzione e sensibilità del legislatore per quello che storicamente viene definito come il contraente debole del rapporto in ragione del fine prettamente alimentare che egli soddisfa attraverso la relazione con il datore di lavoro e la sua impresa. Si pensi ad esempio all’indennità prevista nella tutela obbligatoria dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966 o all’indennità supplementare contemplata in favore dei dirigenti dai contratti collettivi di lavoro o, ancora, alla misura coercitiva indiretta contemplata dall’ultimo comma del ricordato art. 18 in favore dei dirigenti di R.S.A. illegittimamente licenziati, nonché a quella disciplinata dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori in risposta alla condotta antisindacale della parte datoriale; mentre sul piano del rapporto individuale è possibile ricordare, altresì, le clausole penali nei patti di stabilità relativa la cui funzione è di garantire che il vincolo giuridico discendente dal rapporto costituito dalle parti contraenti non possa essere sciolto prima di un determinato lasso di tempo. In tutti questi casi, peraltro, a differenza che nella tutela reale di cui si è detto sopra, il modello rimediale della penale, se agevola fortemente il soggetto a favore del quale sia posto giacché prescinde dalla dimostrazione in giudizio non soltanto dell’esistenza del danno, ma altresì del suo ammontare ai fini della liquidazione del danno medesimo, torna a svolgere una funzione prettamente risarcitoria attraverso una prestazione forfetaria che poco o nulla ha in comune con l’adempimento in natura, ormai superato dalla prestazione accessoria assicurata appunto dalla clausola di fonte legale o negoziale.

Ruggiero, A. (2010). Le Clasuole penali nel diritto del lavoro.

Le Clasuole penali nel diritto del lavoro

RUGGIERO, ALESSANDRO
2010-09-06

Abstract

From the legal point of view The compensation for damage is a very important subject, in relation to the contract conditions (art. 1218 Civil Code), Extra-contract conditions (art. 2043 Civil Code), property damage (artt. 1223 ss. cod. civ), no property damage (art. 2059 cod. civ.) or in relation to the quantification and procedural analysis, the penal clauses have been much studied both in doctrine or in jurisprudence or in positive rights. There are many legal factors in the damage analysis and it is impossible make a study only trough civil law, criminal law or administrative law. Human relations are The most important fact to consider, the law has led to neglect the type of abuse to protect the person who has suffered damage, this is the “aquiliana” responsibility circumstance, in a legal case must be considered only the evidence to identify responsibilities and the compensation. The legislature has provided sanctions categories in relation to the contract, to quantify the economic loss, suffered by the victim without too much weight for the tortfeasor. Regulations provide only a financial penalty. In private law the compensation beneficiary is a third person between the aggrieved and the tortfeasor. Instead in the case where the injured must fulfill in consideration of the damage, this has never The main object of the contractual relationship but a surrogate chosen by the court in relation to the injury. regarding the performance kind , The penal clauses (P.C.) are not executive, the penalty clause begins when the damage was did, in that case the damaged receives an Economic compensation for the damage. the specific performance, not replace principal obligation with an ancillary, It takes the form for to ensure substantive law to the realization of what had. On the work matter, there is a case in which the ancillary service provided by the penalty clause, takes on the character of performance enforced to the main service not performed. Article 18 (italian art.18 stat. lav.) case, the dismissal by employer without just cause as to marriage or motherhood or discrimination. The penalty clause provides not only financial compensation but also patrimonial and contributions, paid by the employer. The law invalidates decision of expulsion and obliges the employer to take on again the worker, considering the dismissal illegal, unenforceable or void. The employer must pay just compensation, in order Unpaid salaries. Compensation technique allows full compensation for the illegitimate dismissal, the employee gets a salary; So he can buy food for himself and his family, get pension support and welfare support, A worker who gets the job again, will not lose these benefits. The legislature has decided to protect through criminal law or juristic the weaker person in an employment contract, the worker is well protected. As in the following examples: Art. 8 of Law No 604 of 1966 or supplementary allowance provided for managers from collective bargaining agreements or the indirect coercive measures contemplated by the last paragraph of Article 18 in favor of managers R.S.A. unlawfully dismissed and those governed by art. 28 of the Statute of workers in response to anti-union conduct of the employer. The case of penalty clauses in individual relationships, where is not possible close the employment before a certain time. In conclusion, I can say that the penalty clause has a compensation function, using a benefit flat-rate that has nothing in relation with their performance in nature. Thanks to the ancillary performance through negotiation or legal clauses.
6-set-2010
A.A. 2009/2010
AUTONOMIA INDIVIDUALE E AUTONOMIA COLLETTIVA
22.
La questione del risarcimento del danno e delle sue possibili declinazioni sia in rapporto alla fonte – se contrattuale (art. 1218 cod. civ.) o extracontrattuale (art. 2043 cod. civ.) – sia in rapporto alla natura – a seconda che si invochi un danno patrimoniale (artt. 1223 ss. cod. civ.) ovvero non patrimoniale (art. 2059 cod. civ.) – sia, ancora, in relazione alle modalità di quantificazione dello stesso ed alle conseguenti ricadute sul piano processuale – con i relativi oneri di allegazione e prova a carico di chi ne pretenda il risarcimento – rappresenta un aspetto molto importante dei rapporti giuridici ed è stata, perciò, largamente esplorata sia in dottrina che in giurisprudenza alla luce delle norme del diritto positivo. Le implicazioni legate al tema sono infatti molteplici, anche in ragione dell’impossibilità di circoscrivere la questione del risarcimento, nella sua più ampia accezione, ad un solo campo d’indagine o, potremmo dire, ad una sola materia quale può essere il diritto civile piuttosto che il diritto penale o il diritto amministrativo. L’esigenza di tutela del soggetto che subisca un danno, piuttosto, concerne tutte le possibili relazioni umane che l’ordinamento giuridico è in grado di ricomprendere al proprio interno, in rapporto alle quali la legge è talora indotta a prescindere persino dal tipo di illecito (come nel caso della responsabilità aquiliana), salvo poi a bilanciare questa apparente incertezza con la necessità sul piano processuale di un rigoroso onere della prova in relazione all’invocata responsabilità risarcitoria. All’esigenza di garanzie per il soggetto danneggiato il nostro legislatore ha risposto attraverso la previsione di tecniche risarcitorie – o, sarebbe più corretto dire, categorie sanzionatorie – in grado non soltanto di rafforzare il vincolo giuridico nascente dal contratto o dalle norme dell’ordinamento, in ragione dell’indubbia forza dissuasiva legata alla prestazione risarcitoria, ma soprattutto di riparare la violazione del diritto leso imponendo al danneggiante una prestazione in grado di colmare la perdita patrimoniale subita dal danneggiato o, laddove ciò sia possibile e non risulti eccessivamente gravoso per il debitore, di rimuovere gli effetti dell’inadempimento al precetto sostanziale. In entrambi i casi, comunque, la finalità perseguita dall’ordinamento è meramente risarcitoria, mentre sembrerebbe doversi escludere sia un fine prettamente punitivo della disobbedienza alla norma imperativa, sia l’adempimento in natura della prestazione principale rimasta ineseguita: il primo in quanto non vi è riparazione del pregiudizio sofferto dal titolare del bene nello scopo afflittivo, tanto che in generale il beneficiario delle pene di diritto privato è sempre un soggetto terzo rispetto al danneggiato e al danneggiante; il secondo in quanto la prestazione accessoria garantita con il risarcimento non è mai quella principale oggetto, ad esempio, del rapporto giuridico corrente tra creditore e debitore, ma un suo surrogato la cui determinazione è strettamente dipendente dalla perdita cagionata nella sfera giuridica del danneggiato. Lo stesso è a dirsi per la clausola penale, quantunque l’analisi della funzione assolta da quest’ultima abbia diviso i contributi dottrinali in due indirizzi apertamente antitetici, l’uno sulla funzione risarcitoria della penale e l’altro sulla funzione punitiva della stessa, solo in seguito ricomposti da un’autorevole dottrina attraverso la teorizzazione di una funzione dualistica dell’istituto, il cui contenuto non si identificherebbe né con il risarcimento forfettario del danno (di difficile individuazione nell’ambito di un’obbligazione la cui caratteristica è di prescindere dalla prova in giudizio non soltanto dell’esistenza di quest’ultimo ma, altresì, dell’entità dello stesso), né con la mera afflizione del danneggiante nell’ottica della punizione pura dell’inosservanza dell’obbligo alla stregua delle pene private, ma con entrambe tali finalità congiuntamente, proprio in quanto – teorizza detta dottrina – esaustive della struttura obbligatoria della penale. Sarebbero quindi le due funzioni, ciascuna in sé esclusiva rispetto all’altra, a tipizzare la sanzione dell’obbligazione penale indifferentemente di fonte negoziale o legale, unificandola sotto una struttura comune e consentendo così di individuare nel sistema di diritto positivo «una autonoma ed originale sanzione a «struttura obbligatoria» ed a «funzione penale»». Sia nel caso delle forme di risarcimento tipizzate dalla legge, sia in quello delle clausole penali, comunque, si tratterebbe di categorie preventivamente compulsorie dell’adempimento e successivamente sanzionatorie, in ragione dell’attitudine di entrambe a sollecitare il rispetto della norma scoraggiando condotte illecite e, al momento in cui si determini invece la lesione del bene, a sanzionare tale condotta. Sul piano invece della coazione all’adempimento in natura, occorre osservare come anche nel caso della penale non sembrerebbero potersi rinvenire i caratteri dell’esecuzione in forma specifica della prestazione principale. La clausola penale, infatti, al pari del risarcimento per equivalente o in forma specifica, interviene quando l’inadempimento (o il ritardo nell’adempimento) si è ormai verificato e da ciò sia scaturito l’interesse succedaneo del titolare del bene alla riparazione della lesione sofferta. L’esecuzione in forma specifica, invece, non sostituisce all’obbligazione principale un’obbligazione accessoria ma si struttura sui caratteri della stessa prestazione dovuta, della quale assume la forma allo scopo di garantire la realizzazione proprio di quanto dovuto al titolare del diritto sostanziale. Eppure, specialmente nella materia del lavoro, è possibile individuare almeno un caso in cui la prestazione accessoria garantita dalla penale di fonte legale assume tutti i connotati dell’adempimento coattivo della prestazione principale rimasta ineseguita. Si tratta dello strumento apprestato dall’art. 18 Stat. lav. in risposta al licenziamento irrogato dal datore di lavoro in violazione dei precetti legali. Si tratta, nella specie, di un rimedio contro il licenziamento non soltanto ingiustificato, ma anche privo del requisito della forma scritta o nullo ai sensi della medesima legge, come nelle ipotesi in cui il recesso sia discriminatorio o sia stato irrogato a causa di maternità o matrimonio. In questi casi, la prestazione indennitaria non è determinata in modo forfetario. Al contrario, essa è volta a risarcire in forma specifica il danno patrimoniale subito dal lavoratore per effetto del licenziamento e della susseguente perdita sofferta sia sotto il profilo retributivo, sia sotto quello contributivo, con conseguente assimilazione dell’indennità stessa ad uno strumento di adempimento coattivo dell’obbligazione, gravante sulla parte datoriale, rimasta ineseguita, piuttosto che ad una penale in senso stretto. La reazione dell’ordinamento, in particolare, è l’invalidazione del provvedimento espulsivo e l’integrale travolgimento dei suoi effetti, con i conseguenti diritti del lavoratore alla reintegrazione nel precedente posto di lavoro – a sua volta giustificata dalla persistenza del rapporto, mai interrottosi per effetto del licenziamento rispettivamente illegittimo, inefficace o nullo – e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata proprio alle retribuzioni perdute a far data dal momento del licenziamento. Al riguardo, è stato osservato come la tecnica risarcitoria qui applicata consenta di compensare integralmente appunto gli effetti patrimoniali dell’illegittima condotta datoriale, incidendo non soltanto sul piano retributivo attraverso la garanzia del sostegno alimentare che al lavoratore derivava dal reddito, ma altresì sul piano previdenziale e assistenziale scongiurando il rischio che dalla cessazione illegittima del rapporto possa ad esempio risultare pregiudicato il diritto del lavoratore stesso al conseguimento in futuro del trattamento pensionistico; rischio tanto più concreto oggi in ragione della sempre maggior durata dei processi del lavoro, del resto incentivata – e non scongiurata – dal sempre crescente contenzioso. Vi sono poi numerosi altri casi, nel diritto del lavoro, di categorie sanzionatorie e, soprattutto, di penali di fonte legale o negoziale a tutela del lavoratore, a testimonianza dell’attenzione e sensibilità del legislatore per quello che storicamente viene definito come il contraente debole del rapporto in ragione del fine prettamente alimentare che egli soddisfa attraverso la relazione con il datore di lavoro e la sua impresa. Si pensi ad esempio all’indennità prevista nella tutela obbligatoria dall’art. 8 della legge n. 604 del 1966 o all’indennità supplementare contemplata in favore dei dirigenti dai contratti collettivi di lavoro o, ancora, alla misura coercitiva indiretta contemplata dall’ultimo comma del ricordato art. 18 in favore dei dirigenti di R.S.A. illegittimamente licenziati, nonché a quella disciplinata dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori in risposta alla condotta antisindacale della parte datoriale; mentre sul piano del rapporto individuale è possibile ricordare, altresì, le clausole penali nei patti di stabilità relativa la cui funzione è di garantire che il vincolo giuridico discendente dal rapporto costituito dalle parti contraenti non possa essere sciolto prima di un determinato lasso di tempo. In tutti questi casi, peraltro, a differenza che nella tutela reale di cui si è detto sopra, il modello rimediale della penale, se agevola fortemente il soggetto a favore del quale sia posto giacché prescinde dalla dimostrazione in giudizio non soltanto dell’esistenza del danno, ma altresì del suo ammontare ai fini della liquidazione del danno medesimo, torna a svolgere una funzione prettamente risarcitoria attraverso una prestazione forfetaria che poco o nulla ha in comune con l’adempimento in natura, ormai superato dalla prestazione accessoria assicurata appunto dalla clausola di fonte legale o negoziale.
penale; lavoratore; obbligazione; clausola; risarcimento; funzione; equivalente; specifica; lavoro; diritto
Settore IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO
Italian
Tesi di dottorato
Ruggiero, A. (2010). Le Clasuole penali nel diritto del lavoro.
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