La direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (BRRD) ha, fra l’altro, introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto del bail-in. E’ istituto talmente nuovo per il nostro ordinamento che il legislatore neppure ha provato a darne una traduzione italiana, lasciando l’oscuro nome inglese (si sono comportati in modo analogo, peraltro, molti dei legislatori europei). Si tratta, come ben sappiamo, di uno degli strumenti a disposizione dell’Autorità per la gestione della risoluzione della banca in crisi, della quale si propone di ripristinare, per come possibile, l’equilibrio di bilancio, attraverso la svalutazione e/o la conversione in capitale delle passività. L’istituto si pone, dunque, quale misura alternativa – se pur con i limiti che vedremo – al salvataggio delle banche con risorse pubbliche (bail-out), da ora in poi teoricamente non più possibile. Nel nuovo mondo, infatti, le perdite dell’azienda di credito sono destinate a gravare in primis su chi ha investito nel capitale di rischio (azionisti) e in secundis su chi la banca ha finanziato (creditori, gravati secondo un ordine affatto particolare previsto dalle norme comunitarie). La scelta è compiuta, oramai, e davvero non ha senso cercare tardivamente di rimetterla in discussione, dimenticando che il nostro paese ha concorso all’approvazione della nuova disciplina. Ciò detto, non possiamo però ignorare che il bail-in, per come è stato disegnato, pone delicati problemi di sistema ove inserito dall’alto nel nostro ordinamento, derivanti probabilmente da una formulazione affrettata delle norme, aggravata dall’uso di una terminologia tecnica non rigorosa, a volte divergente rispetto al significato tradizionalmente attribuito a determinati concetti (conversione, svalutazione, irregolarità, risoluzione …). Nonostante l’istituto sia basato sul principio della depositors protection, la sua oscurità e “imprevedibilità” nella gestione da parte delle (diverse) autorità preposte può creare preoccupazione fra i depositanti e i creditori della banca. E ciò è assai pericoloso per un’impresa, come quella bancaria, che si basa proprio sul rapporto di fiducia con i clienti
Lener, R. (2016). Profili problematici del bail-in. In Raffaele Lener (a cura di), FCHub focus. Il bail-in (pp. 23). Minerva bancaria.
Profili problematici del bail-in
LENER, RAFFAELE
2016-01-01
Abstract
La direttiva sul risanamento e sulla risoluzione delle banche (BRRD) ha, fra l’altro, introdotto nel nostro ordinamento il nuovo istituto del bail-in. E’ istituto talmente nuovo per il nostro ordinamento che il legislatore neppure ha provato a darne una traduzione italiana, lasciando l’oscuro nome inglese (si sono comportati in modo analogo, peraltro, molti dei legislatori europei). Si tratta, come ben sappiamo, di uno degli strumenti a disposizione dell’Autorità per la gestione della risoluzione della banca in crisi, della quale si propone di ripristinare, per come possibile, l’equilibrio di bilancio, attraverso la svalutazione e/o la conversione in capitale delle passività. L’istituto si pone, dunque, quale misura alternativa – se pur con i limiti che vedremo – al salvataggio delle banche con risorse pubbliche (bail-out), da ora in poi teoricamente non più possibile. Nel nuovo mondo, infatti, le perdite dell’azienda di credito sono destinate a gravare in primis su chi ha investito nel capitale di rischio (azionisti) e in secundis su chi la banca ha finanziato (creditori, gravati secondo un ordine affatto particolare previsto dalle norme comunitarie). La scelta è compiuta, oramai, e davvero non ha senso cercare tardivamente di rimetterla in discussione, dimenticando che il nostro paese ha concorso all’approvazione della nuova disciplina. Ciò detto, non possiamo però ignorare che il bail-in, per come è stato disegnato, pone delicati problemi di sistema ove inserito dall’alto nel nostro ordinamento, derivanti probabilmente da una formulazione affrettata delle norme, aggravata dall’uso di una terminologia tecnica non rigorosa, a volte divergente rispetto al significato tradizionalmente attribuito a determinati concetti (conversione, svalutazione, irregolarità, risoluzione …). Nonostante l’istituto sia basato sul principio della depositors protection, la sua oscurità e “imprevedibilità” nella gestione da parte delle (diverse) autorità preposte può creare preoccupazione fra i depositanti e i creditori della banca. E ciò è assai pericoloso per un’impresa, come quella bancaria, che si basa proprio sul rapporto di fiducia con i clientiI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.