The analysis of the evolution of the set of rules, that this study wants to explain, underlines that the registration on the book of shareholders (libro dei soci), at first considered important in several disciplines like the rules of stocks selling or in the rules of exercising company rights, now, without a specific statute’s regulation, has to be considered like an indipendent case. Only for limited companies (s.p.a.) the registration is the fact that allows the identification of the company’s structure and her alterations. The registration makes legitimation to exercise company rights only when limited company doesn’t issue shares, or when company statute so dispose. So, when the law prescribes the registration, this registration is a documentation inside the company, while the legitimation to exercise company rights is a different rule according to the function of company rights in different type of companies. The law prescribes that in limited companies (s.p.a.) registration takes place on demand of shareholders, or in result of exercising company rights. It confirms that registration doesn’t legitimate shareholders, but it documents the same fact that company rights exercised. Registration function, as the law now identifies, also justifies, on the methodical level, that registration is soppressed in s.r.l.. In this type of company, where partners documentation isn’t internal, but external, the registration on the book of shareholders (libro dei soci) isn’t an obligation, but it is a choice of company statute for legitimation to exercise company rights. Instead, in s.p.a. documentation is an internal requirement, more or less important according to company structure’s knowledge is functional for the investment transaction; on the contrary the discipline of the legitimation is more and more an independent case according to the type of company. In closed companies the registration is functional for the internal documentation of company structure, instead if the book of shareholders (libro dei soci) makes also the legitimation to exercise company rights this can be because company statute so prescribes to share in the company organization, according to the law (art. 2346, comma 1, c.c.). On the contrary, in public companies, where rules to share in the company organization are less available because dematerialisation of shares, the need of shareholder’s identification is more important. This fact explain, according to D. lgs. n. 27/2010, that the law prescribes a specific discipline for the revision of the book of shareholders (libro dei soci), as prescribes also a mechanism of shareholder’s identification – still inside the company, according to shareholder’s anonymity – that, unlike the book of shareholders (libro dei soci), allows the exact and immediate shareholder’s identification (art. 83 – duodecies T.U.F.), functional to specific need of market of corporate control.

L’esame dell’evoluzione normativa, della quale questo studio si propone di ripercorrere i successivi passaggi, segnala che l’iscrizione nel libro dei soci, dapprima considerata come rilevante nell’ambito di discipline diverse – quella della circolazione delle partecipazioni sociali e della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali – deve invece ora valutarsi, in assenza di specifiche previsioni statutarie, come fenomeno funzionalmente del tutto autonomo. Rispetto alle sole società per azioni, l’iscrizione nel libro dei soci costituisce il fatto per mezzo del quale si attua il riconoscimento della compagine sociale e le sue modificazioni. La portata legittimante della stessa annotazione rimane circoscritta all’ipotesi in cui la società non emetta le azioni, ovvero a quella in cui sia lo statuto, in base alla facoltà introdotta dall’art. 2346, comma 1, c.c., ad indicare nella iscrizione nel libro dei soci l’indice formale di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali. Ne emerge che il dato comune, caratterizzante le ipotesi in cui è prescritta dalla legge l’annotazione nel libro dei soci, si lega ad una diversa valenza dell’iscrizione quale momento di documentazione interna alla società, mentre il profilo della legittimazione si presenta come una disciplina diversamente articolabile in base alla funzione assolta dalle prerogative sociali nei differenti tipi societari. Tanto è a dirsi nelle società per azioni per le quali la legge prescrive, salvo nell’ipotesi in cui l’annotazione abbia luogo ad istanza del socio, che la stessa avvenga, per i titoli azionari nominativi, in conseguenza dell’esercizio dei diritti sociali (artt. 2355, comma 3, c.c., 2370, comma 3, c.c. e 83 – undecies T.U.F.), confermando così che l’iscrizione nel libro dei soci ha la funzione, non di legittimare i soci, ma di documentare il fatto stesso dell’avvenuto esercizio dei diritti. La circostanza che il ruolo dell’annotazione, come individuato attualmente dalla legge, consista in un’attività di documentazione interna alla società giustifica altresì, sul piano sistematico, l’abolizione del libro dei soci dai libri sociali obbligatori nelle società a responsabilità limitata. Laddove la documentazione della compagine sociale non abbia rilevanza interna, ma solo esterna, come nella società in esame, la tenuta del libro dei soci non corrisponde ad un obbligo per la società stessa, ma rappresenta una mera facoltà, unicamente nell’ipotesi in cui lo statuto attribuisca all’annotazione la diversa funzione di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali. Al contrario, l’attività di documentazione risponde ad un’esigenza interna nelle società per azioni, con maggiore o minore intensità in considerazione del fatto che la conoscenza della compagine sociale si manifesti più o meno funzionale all’operazione di investimento realizzata attraverso l’acquisto della partecipazione societaria; la disciplina della legittimazione, dal canto suo, si configura sempre più come profilo autonomo e modulabile in base alle caratteristiche della organizzazione societaria. Nelle società per azioni “chiuse” l’iscrizione nel libro dei soci tipicamente risponde alle esigenze di documentazione interna della compagine sociale, mentre la scelta di attribuire al libro dei soci anche la funzione di legittimazione risponde al modo in cui l’autonomia statutaria, in base ai poteri attribuiti dalla legge (art. 2346, comma 1, c.c.), regola la partecipazione all’organizzazione. In quelle “aperte”, invece, nelle quali le regole di partecipazione all’attività sono meno facilmente articolabili in virtù della dematerializzazione delle azioni e della loro immissione nel sistema di gestione accentrata, più intensa si manifesta, per l’elevata diffusione fra il pubblico delle azioni, l’esigenza di cognizione della composizione della compagine sociale. Ciò spiega, per effetto delle disposizioni introdotte dal D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, la previsione legislativa di una specifica disciplina in tema di aggiornamento del libro dei soci, come pure di un meccanismo di documentazione della compagine sociale – pur sempre interno alla società, in rispetto dell’anonimato della partecipazione quale specifica caratteristica dell’investimento che la stessa intende realizzare – che, a differenza del libro dei soci, consenta, in via di principio, la rilevazione esatta ed immediata della compagine sociale (ai sensi dell’art. 83 – duodecies T.U.F.), funzionale alle specifiche esigenze del mercato del controllo societario.

Furgiuele, L. (2010). Le iscrizioni nel libro dei soci: profili evolutivi e ricostruttivi.

Le iscrizioni nel libro dei soci: profili evolutivi e ricostruttivi

FURGIUELE, LORENZA
2010-08-06

Abstract

The analysis of the evolution of the set of rules, that this study wants to explain, underlines that the registration on the book of shareholders (libro dei soci), at first considered important in several disciplines like the rules of stocks selling or in the rules of exercising company rights, now, without a specific statute’s regulation, has to be considered like an indipendent case. Only for limited companies (s.p.a.) the registration is the fact that allows the identification of the company’s structure and her alterations. The registration makes legitimation to exercise company rights only when limited company doesn’t issue shares, or when company statute so dispose. So, when the law prescribes the registration, this registration is a documentation inside the company, while the legitimation to exercise company rights is a different rule according to the function of company rights in different type of companies. The law prescribes that in limited companies (s.p.a.) registration takes place on demand of shareholders, or in result of exercising company rights. It confirms that registration doesn’t legitimate shareholders, but it documents the same fact that company rights exercised. Registration function, as the law now identifies, also justifies, on the methodical level, that registration is soppressed in s.r.l.. In this type of company, where partners documentation isn’t internal, but external, the registration on the book of shareholders (libro dei soci) isn’t an obligation, but it is a choice of company statute for legitimation to exercise company rights. Instead, in s.p.a. documentation is an internal requirement, more or less important according to company structure’s knowledge is functional for the investment transaction; on the contrary the discipline of the legitimation is more and more an independent case according to the type of company. In closed companies the registration is functional for the internal documentation of company structure, instead if the book of shareholders (libro dei soci) makes also the legitimation to exercise company rights this can be because company statute so prescribes to share in the company organization, according to the law (art. 2346, comma 1, c.c.). On the contrary, in public companies, where rules to share in the company organization are less available because dematerialisation of shares, the need of shareholder’s identification is more important. This fact explain, according to D. lgs. n. 27/2010, that the law prescribes a specific discipline for the revision of the book of shareholders (libro dei soci), as prescribes also a mechanism of shareholder’s identification – still inside the company, according to shareholder’s anonymity – that, unlike the book of shareholders (libro dei soci), allows the exact and immediate shareholder’s identification (art. 83 – duodecies T.U.F.), functional to specific need of market of corporate control.
6-ago-2010
A.A. 2009/2010
Diritto commerciale
20.
L’esame dell’evoluzione normativa, della quale questo studio si propone di ripercorrere i successivi passaggi, segnala che l’iscrizione nel libro dei soci, dapprima considerata come rilevante nell’ambito di discipline diverse – quella della circolazione delle partecipazioni sociali e della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali – deve invece ora valutarsi, in assenza di specifiche previsioni statutarie, come fenomeno funzionalmente del tutto autonomo. Rispetto alle sole società per azioni, l’iscrizione nel libro dei soci costituisce il fatto per mezzo del quale si attua il riconoscimento della compagine sociale e le sue modificazioni. La portata legittimante della stessa annotazione rimane circoscritta all’ipotesi in cui la società non emetta le azioni, ovvero a quella in cui sia lo statuto, in base alla facoltà introdotta dall’art. 2346, comma 1, c.c., ad indicare nella iscrizione nel libro dei soci l’indice formale di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali. Ne emerge che il dato comune, caratterizzante le ipotesi in cui è prescritta dalla legge l’annotazione nel libro dei soci, si lega ad una diversa valenza dell’iscrizione quale momento di documentazione interna alla società, mentre il profilo della legittimazione si presenta come una disciplina diversamente articolabile in base alla funzione assolta dalle prerogative sociali nei differenti tipi societari. Tanto è a dirsi nelle società per azioni per le quali la legge prescrive, salvo nell’ipotesi in cui l’annotazione abbia luogo ad istanza del socio, che la stessa avvenga, per i titoli azionari nominativi, in conseguenza dell’esercizio dei diritti sociali (artt. 2355, comma 3, c.c., 2370, comma 3, c.c. e 83 – undecies T.U.F.), confermando così che l’iscrizione nel libro dei soci ha la funzione, non di legittimare i soci, ma di documentare il fatto stesso dell’avvenuto esercizio dei diritti. La circostanza che il ruolo dell’annotazione, come individuato attualmente dalla legge, consista in un’attività di documentazione interna alla società giustifica altresì, sul piano sistematico, l’abolizione del libro dei soci dai libri sociali obbligatori nelle società a responsabilità limitata. Laddove la documentazione della compagine sociale non abbia rilevanza interna, ma solo esterna, come nella società in esame, la tenuta del libro dei soci non corrisponde ad un obbligo per la società stessa, ma rappresenta una mera facoltà, unicamente nell’ipotesi in cui lo statuto attribuisca all’annotazione la diversa funzione di legittimazione per l’esercizio dei diritti sociali. Al contrario, l’attività di documentazione risponde ad un’esigenza interna nelle società per azioni, con maggiore o minore intensità in considerazione del fatto che la conoscenza della compagine sociale si manifesti più o meno funzionale all’operazione di investimento realizzata attraverso l’acquisto della partecipazione societaria; la disciplina della legittimazione, dal canto suo, si configura sempre più come profilo autonomo e modulabile in base alle caratteristiche della organizzazione societaria. Nelle società per azioni “chiuse” l’iscrizione nel libro dei soci tipicamente risponde alle esigenze di documentazione interna della compagine sociale, mentre la scelta di attribuire al libro dei soci anche la funzione di legittimazione risponde al modo in cui l’autonomia statutaria, in base ai poteri attribuiti dalla legge (art. 2346, comma 1, c.c.), regola la partecipazione all’organizzazione. In quelle “aperte”, invece, nelle quali le regole di partecipazione all’attività sono meno facilmente articolabili in virtù della dematerializzazione delle azioni e della loro immissione nel sistema di gestione accentrata, più intensa si manifesta, per l’elevata diffusione fra il pubblico delle azioni, l’esigenza di cognizione della composizione della compagine sociale. Ciò spiega, per effetto delle disposizioni introdotte dal D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 27, la previsione legislativa di una specifica disciplina in tema di aggiornamento del libro dei soci, come pure di un meccanismo di documentazione della compagine sociale – pur sempre interno alla società, in rispetto dell’anonimato della partecipazione quale specifica caratteristica dell’investimento che la stessa intende realizzare – che, a differenza del libro dei soci, consenta, in via di principio, la rilevazione esatta ed immediata della compagine sociale (ai sensi dell’art. 83 – duodecies T.U.F.), funzionale alle specifiche esigenze del mercato del controllo societario.
libro; legittimazione; soci; azione; quota; circolazione
Settore IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE
Italian
Tesi di dottorato
Furgiuele, L. (2010). Le iscrizioni nel libro dei soci: profili evolutivi e ricostruttivi.
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