The article examines the art. 2, 1° c., d.gs. n. 81/2015, that introduces a new type of self-employed to whom the discipline of subordinate employment is applied. The relevant part of it is how this operation brings, together with subordination, a new parameter, etero-organization, which moves the borderline of employment relationships protected by labor law. In the article is highlighted that, in comparison with the consolidated coordinated-work, more objective criteria are used to discover the bond of the worker with the firm (enterprise) organization. It is also highlighted that the enhancement of the business organization by the creditor company is nowadays common in jurisprudence cases, not only in Italy, but also in many European states and in the decisions of the European Union court of justice. Given the attributes of the new form of employment (exclusiveness of individual activity and absence of a predisposition of working modes by the creditor especially for what concerns hours and location), it is important to highlight how uncertain the applicability conditions of etero- organization are. This makes an interpretation by jurisprudence essential. Finally it has to be pointed out how discussible is that such a criteria is the only requirement effectively capable of limiting the area of work relations which deserve a peculiar protection by law.

L’articolo esamina l’art. 2, 1° c., del d.gs. n. 81/2015, che ha introdotto una nuova fattispecie di collaborazione a cui si applica la disciplina del lavoro dipendente. In esso si rileva come tale operazione porti ad affiancare alla subordinazione un nuovo parametro, la etero-organizzazione, che sposta la linea di demarcazione delle prestazioni lavorative tutelate dal diritto del lavoro, rendendo la qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro priva di ogni effetto normativo. Si sottolinea inoltre che, rispetto alla ormai consolidata fattispecie di c.d. “lavoro coordinato”, si assiste all’utilizzo di criteri più oggettivi, volti ad appurare il vincolo del lavoratore con l’organizzazione dell’impresa. Si segnala anche che l’opera di valorizzazione dell’organizzazione del fattore lavoro da parte dell’azienda creditrice sia ormai comune alla giurisprudenza non solo italiana ma anche di molti Stati europei e della Corte di giustizia dell’Unione europea. Illustrati i caratteri della nuova fattispecie (esclusività dell’attività personale, assenza di una predisposizione delle modalità della prestazione lavorativa da parte del creditore, soprattutto con riferimento all’orario e al luogo) si segnala, però, come sia incerta la condizione di applicabilità del requisito dell’etero-organizzazione, rendendosi quindi indispensabile un’interpretazione da parte della giurisprudenza. Si sottolinea, infine, come sia discutibile che tale criterio possa costituire l’unico requisito effettivamente idoneo a delimitare l’area dei rapporti di lavoro meritevoli di particolare tutela da parte dell’ordinamento.

D'Andrea, A. (2015). Il lavoro parasubordinato organizzato dal committente [Risposta a quesito]. COLLOQUI GIURIDICI SUL LAVORO, 32-35.

Il lavoro parasubordinato organizzato dal committente [Risposta a quesito]

D'ANDREA, ANTONELLA
2015-12-01

Abstract

The article examines the art. 2, 1° c., d.gs. n. 81/2015, that introduces a new type of self-employed to whom the discipline of subordinate employment is applied. The relevant part of it is how this operation brings, together with subordination, a new parameter, etero-organization, which moves the borderline of employment relationships protected by labor law. In the article is highlighted that, in comparison with the consolidated coordinated-work, more objective criteria are used to discover the bond of the worker with the firm (enterprise) organization. It is also highlighted that the enhancement of the business organization by the creditor company is nowadays common in jurisprudence cases, not only in Italy, but also in many European states and in the decisions of the European Union court of justice. Given the attributes of the new form of employment (exclusiveness of individual activity and absence of a predisposition of working modes by the creditor especially for what concerns hours and location), it is important to highlight how uncertain the applicability conditions of etero- organization are. This makes an interpretation by jurisprudence essential. Finally it has to be pointed out how discussible is that such a criteria is the only requirement effectively capable of limiting the area of work relations which deserve a peculiar protection by law.
dic-2015
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Articolo
Comitato scientifico
Settore IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO
Italian
L’articolo esamina l’art. 2, 1° c., del d.gs. n. 81/2015, che ha introdotto una nuova fattispecie di collaborazione a cui si applica la disciplina del lavoro dipendente. In esso si rileva come tale operazione porti ad affiancare alla subordinazione un nuovo parametro, la etero-organizzazione, che sposta la linea di demarcazione delle prestazioni lavorative tutelate dal diritto del lavoro, rendendo la qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro priva di ogni effetto normativo. Si sottolinea inoltre che, rispetto alla ormai consolidata fattispecie di c.d. “lavoro coordinato”, si assiste all’utilizzo di criteri più oggettivi, volti ad appurare il vincolo del lavoratore con l’organizzazione dell’impresa. Si segnala anche che l’opera di valorizzazione dell’organizzazione del fattore lavoro da parte dell’azienda creditrice sia ormai comune alla giurisprudenza non solo italiana ma anche di molti Stati europei e della Corte di giustizia dell’Unione europea. Illustrati i caratteri della nuova fattispecie (esclusività dell’attività personale, assenza di una predisposizione delle modalità della prestazione lavorativa da parte del creditore, soprattutto con riferimento all’orario e al luogo) si segnala, però, come sia incerta la condizione di applicabilità del requisito dell’etero-organizzazione, rendendosi quindi indispensabile un’interpretazione da parte della giurisprudenza. Si sottolinea, infine, come sia discutibile che tale criterio possa costituire l’unico requisito effettivamente idoneo a delimitare l’area dei rapporti di lavoro meritevoli di particolare tutela da parte dell’ordinamento.
self-employed;etero-organization
D'Andrea, A. (2015). Il lavoro parasubordinato organizzato dal committente [Risposta a quesito]. COLLOQUI GIURIDICI SUL LAVORO, 32-35.
D'Andrea, A
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