The Author critically recounts the long and complex evolution that has led to a progressive trend of legislature to mitigate the severe constraints that pits protected employment against self-employment, in order to meet the need to provide adequate safeguards in favour of self-employed workers who suffer from conditions of “economic dependence”. The first provision of special rules for the protection of independent employment has been envisaged for the coordinated and continued collaborative relationships, known as “para-subordinate” work. Meanwhile, we are witnessing the formation of a “grey zone” on the borderline between subordination and independence with the emergence of new ways of working along with the ability to better meet the needs of flexibility of businesses, but very distant from the conventional needs of work done by the industrial enterprises, which prompted the legislators to seek new models of discipline. In legal theory, there have been numerous proposals on this subject. First theory is the one which proposes the development of an intermediate category, coordinated work, and which has found a significant response in the Draft Law with respect to “atypical” work. Other scientific proposals, however, appear oriented towards the defence of “no adjectives” work and to envisage the recognition of rights and guarantees in any form of work. An overall reorganization of protection is the proposal formulated at government level for the preparation of “Labour Laws.” In 2003, with the Biagi Reform, the legislature initiated an overall review process of the rules on employment relationships that has provided specific regulations for many new ways to provide work and was set up and also regulated the case of the new “project-based” employment. Proposals of alternative reform have been formulated for the trade unions and in the scientific field with the provision of an employment laws in which a special discipline is to be inserted for “Economically dependent work”, as a separate category. The “Fornero Reform” of 2012, in addition to reviewing the matter of layoffs, has introduced a series of legal presumptions to establish a protection system, applicable to many forms of work, regardless of the assessment of the actual legal status of the same. The latest proposal is that of a “single contract” of employment for all workers regarding progressively increasing protections, as well as those of the “Simplified Code of work”, in doctrine, put forward by a study group. Both seem to be merged, at least in part, in the Reform being implemented, known as Jobs Act, Initiated by the “Poletti Decree” and continued with the delegated Law No. 183 of 10 December 2014. The principles and criteria set forth a complete reorganization and simplification of flexible contractual arrangements, as well as the introduction of a single contract for increasing protection that will determine significant changes on the subject of dismissal for all new employees working under permanent contracts. The related legislative decree, the first to be approved for implementation by the delegation of Council of Ministers on December 24, 2014 along with other relevant measures, is now waiting to get the opinions of the competent parliamentary commissions. A. summarizes some criticisms that have already emerged in the first comments of the experts on this matter. Upon completion of the reconstruction, the focus is on the need to protect the person performing any work related activity, by developing minimal common protections rather than making changes based on specific needs. Finally, some considerations are dedicated to the new model of Welfare State that is proposed and is more consistent with the current social reality and that, instead of being based only on the job, helps to create a new value system capable of connecting universal solidarity and employment.

L’A. ripercorre criticamente la lunga e complessa evoluzione che ha condotto verso una progressiva tendenza del legislatore ad attenuare i rigidi vincoli che contrappongono il lavoro subordinato tutelato al lavoro autonomo al fine di rispondere all’esigenza di fornire adeguate tutele anche a favore di lavoratori non subordinati che, però, versino in condizioni di “dipendenza economica”. La prima previsione di una speciale disciplina protettiva per il lavoro non subordinato è stata quella prevista per i rapporti di collaborazione coordinativa e continuata, c.d. lavoro “parasubordinato”. Nel frattempo si assiste nel mercato del lavoro alla formazione di una “zona grigia” al confine tra subordinazione ed autonomia con la comparsa di nuove modalità di lavoro, in grado di rispondere meglio alle esigenze di flessibilità delle imprese, ma molto distanti da quelle tradizionali del lavoro svolto alle dipendenze dell’impresa industriale, che hanno indotto il legislatore a ricercare nuovi modelli di disciplina. In dottrina le proposte in tema sono state numerosissime. Una prima teoria è quella che propone la valorizzazione di una categoria intermedia, il lavoro coordinato, e che ha trovato un significativo riscontro nel Disegno di legge sui lavori “atipici”. Altre proposte scientifiche, invece, appaiono orientate verso la difesa del lavoro “senza aggettivi” e prospettano il riconoscimento di diritti e garanzie a qualunque forma di lavoro. Un complessivo riordino delle tutele è la proposta formulata in ambito governativo per la predisposizione di uno “Statuto dei lavori”. Nel 2003, poi, con la c.d. Riforma Biagi, il legislatore ha avviato un processo di revisione complessivo della disciplina dei rapporti di lavoro che ha fornito specifica regolamentazione per molte nuove modalità di prestare lavoro ed è stata istituita e regolata anche la nuova fattispecie del lavoro “a progetto”. Proposte di riforma alternative sono state formulate in ambito sindacale e scientifico con la previsione di uno Statuto dei lavori nel quale inserire una speciale disciplina per il “lavoro economicamente dipendente”, come categoria autonoma. La c.d. “Riforma Fornero” del 2012, oltre a rivedere la materia dei licenziamenti, ha introdotto una serie di presunzioni legali per stabilire il regime di tutela applicabile a molte forme di lavoro, indipendentemente dall’accertamento della effettiva natura giuridica delle stesse. Le ultime proposte in ordine di tempo sono quella di un “contratto unico” di lavoro subordinato per tutti i lavoratori a tutele progressivamente crescenti, nonché quella del “Codice semplificato del lavoro”, avanzata in dottrina da un gruppo di studio. Entrambe sembrano essere confluite, almeno in parte, nella Riforma in corso di attuazione, il c.d. Jobs Act, avviato dal “Decreto Poletti” e proseguito poi con la legge delega 10 dicembre 2014, n. 183. I principi ed i criteri enunciati prospettano un riordino complessivo ed una semplificazione delle forme contrattuali flessibili, nonché l’introduzione del contratto unico a tutele crescenti che determinerà rilevanti modifiche in materia di licenziamenti per tutti i nuovi assunti a tempo indeterminato. Il relativo decreto legislativo, il primo ad essere stato approvato in attuazione della delega dal Consiglio dei Ministri il 24 dicembre 2014 insieme ad altre rilevanti misure, è ora in attesa di acquisire i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, sicché l’A. sintetizza alcuni rilievi critici che sono già emersi nei primi commenti degli esperti della materia. All’esito della ricostruzione l’attenzione si concentra sull’esigenza di tutelare la persona qualunque attività lavorativa svolga, apprestando tutele minimali comuni per poi operare differenziazioni in base a specifici bisogni. Da ultimo, alcune considerazioni son dedicate al nuovo modello di Welfare State che si prospetta all’orizzonte, più coerente con l’attuale realtà sociale e che anziché essere fondato solo sul lavoro, contribuisca a creare un nuovo sistema di valori capace di congiungere la solidarietà universalistica e quella occupazionale.

Sciotti, R. (2014). Il diritto dei “lavori” tra estensione e progressività delle tutele. RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI, 101(3), 701-788.

Il diritto dei “lavori” tra estensione e progressività delle tutele

Sciotti, R
2014-01-01

Abstract

The Author critically recounts the long and complex evolution that has led to a progressive trend of legislature to mitigate the severe constraints that pits protected employment against self-employment, in order to meet the need to provide adequate safeguards in favour of self-employed workers who suffer from conditions of “economic dependence”. The first provision of special rules for the protection of independent employment has been envisaged for the coordinated and continued collaborative relationships, known as “para-subordinate” work. Meanwhile, we are witnessing the formation of a “grey zone” on the borderline between subordination and independence with the emergence of new ways of working along with the ability to better meet the needs of flexibility of businesses, but very distant from the conventional needs of work done by the industrial enterprises, which prompted the legislators to seek new models of discipline. In legal theory, there have been numerous proposals on this subject. First theory is the one which proposes the development of an intermediate category, coordinated work, and which has found a significant response in the Draft Law with respect to “atypical” work. Other scientific proposals, however, appear oriented towards the defence of “no adjectives” work and to envisage the recognition of rights and guarantees in any form of work. An overall reorganization of protection is the proposal formulated at government level for the preparation of “Labour Laws.” In 2003, with the Biagi Reform, the legislature initiated an overall review process of the rules on employment relationships that has provided specific regulations for many new ways to provide work and was set up and also regulated the case of the new “project-based” employment. Proposals of alternative reform have been formulated for the trade unions and in the scientific field with the provision of an employment laws in which a special discipline is to be inserted for “Economically dependent work”, as a separate category. The “Fornero Reform” of 2012, in addition to reviewing the matter of layoffs, has introduced a series of legal presumptions to establish a protection system, applicable to many forms of work, regardless of the assessment of the actual legal status of the same. The latest proposal is that of a “single contract” of employment for all workers regarding progressively increasing protections, as well as those of the “Simplified Code of work”, in doctrine, put forward by a study group. Both seem to be merged, at least in part, in the Reform being implemented, known as Jobs Act, Initiated by the “Poletti Decree” and continued with the delegated Law No. 183 of 10 December 2014. The principles and criteria set forth a complete reorganization and simplification of flexible contractual arrangements, as well as the introduction of a single contract for increasing protection that will determine significant changes on the subject of dismissal for all new employees working under permanent contracts. The related legislative decree, the first to be approved for implementation by the delegation of Council of Ministers on December 24, 2014 along with other relevant measures, is now waiting to get the opinions of the competent parliamentary commissions. A. summarizes some criticisms that have already emerged in the first comments of the experts on this matter. Upon completion of the reconstruction, the focus is on the need to protect the person performing any work related activity, by developing minimal common protections rather than making changes based on specific needs. Finally, some considerations are dedicated to the new model of Welfare State that is proposed and is more consistent with the current social reality and that, instead of being based only on the job, helps to create a new value system capable of connecting universal solidarity and employment.
2014
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Articolo
Comitato scientifico
Settore IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO
Italian
L’A. ripercorre criticamente la lunga e complessa evoluzione che ha condotto verso una progressiva tendenza del legislatore ad attenuare i rigidi vincoli che contrappongono il lavoro subordinato tutelato al lavoro autonomo al fine di rispondere all’esigenza di fornire adeguate tutele anche a favore di lavoratori non subordinati che, però, versino in condizioni di “dipendenza economica”. La prima previsione di una speciale disciplina protettiva per il lavoro non subordinato è stata quella prevista per i rapporti di collaborazione coordinativa e continuata, c.d. lavoro “parasubordinato”. Nel frattempo si assiste nel mercato del lavoro alla formazione di una “zona grigia” al confine tra subordinazione ed autonomia con la comparsa di nuove modalità di lavoro, in grado di rispondere meglio alle esigenze di flessibilità delle imprese, ma molto distanti da quelle tradizionali del lavoro svolto alle dipendenze dell’impresa industriale, che hanno indotto il legislatore a ricercare nuovi modelli di disciplina. In dottrina le proposte in tema sono state numerosissime. Una prima teoria è quella che propone la valorizzazione di una categoria intermedia, il lavoro coordinato, e che ha trovato un significativo riscontro nel Disegno di legge sui lavori “atipici”. Altre proposte scientifiche, invece, appaiono orientate verso la difesa del lavoro “senza aggettivi” e prospettano il riconoscimento di diritti e garanzie a qualunque forma di lavoro. Un complessivo riordino delle tutele è la proposta formulata in ambito governativo per la predisposizione di uno “Statuto dei lavori”. Nel 2003, poi, con la c.d. Riforma Biagi, il legislatore ha avviato un processo di revisione complessivo della disciplina dei rapporti di lavoro che ha fornito specifica regolamentazione per molte nuove modalità di prestare lavoro ed è stata istituita e regolata anche la nuova fattispecie del lavoro “a progetto”. Proposte di riforma alternative sono state formulate in ambito sindacale e scientifico con la previsione di uno Statuto dei lavori nel quale inserire una speciale disciplina per il “lavoro economicamente dipendente”, come categoria autonoma. La c.d. “Riforma Fornero” del 2012, oltre a rivedere la materia dei licenziamenti, ha introdotto una serie di presunzioni legali per stabilire il regime di tutela applicabile a molte forme di lavoro, indipendentemente dall’accertamento della effettiva natura giuridica delle stesse. Le ultime proposte in ordine di tempo sono quella di un “contratto unico” di lavoro subordinato per tutti i lavoratori a tutele progressivamente crescenti, nonché quella del “Codice semplificato del lavoro”, avanzata in dottrina da un gruppo di studio. Entrambe sembrano essere confluite, almeno in parte, nella Riforma in corso di attuazione, il c.d. Jobs Act, avviato dal “Decreto Poletti” e proseguito poi con la legge delega 10 dicembre 2014, n. 183. I principi ed i criteri enunciati prospettano un riordino complessivo ed una semplificazione delle forme contrattuali flessibili, nonché l’introduzione del contratto unico a tutele crescenti che determinerà rilevanti modifiche in materia di licenziamenti per tutti i nuovi assunti a tempo indeterminato. Il relativo decreto legislativo, il primo ad essere stato approvato in attuazione della delega dal Consiglio dei Ministri il 24 dicembre 2014 insieme ad altre rilevanti misure, è ora in attesa di acquisire i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, sicché l’A. sintetizza alcuni rilievi critici che sono già emersi nei primi commenti degli esperti della materia. All’esito della ricostruzione l’attenzione si concentra sull’esigenza di tutelare la persona qualunque attività lavorativa svolga, apprestando tutele minimali comuni per poi operare differenziazioni in base a specifici bisogni. Da ultimo, alcune considerazioni son dedicate al nuovo modello di Welfare State che si prospetta all’orizzonte, più coerente con l’attuale realtà sociale e che anziché essere fondato solo sul lavoro, contribuisca a creare un nuovo sistema di valori capace di congiungere la solidarietà universalistica e quella occupazionale.
economic dependence
subordinazione; dipendenza economica
Sciotti, R. (2014). Il diritto dei “lavori” tra estensione e progressività delle tutele. RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI, 101(3), 701-788.
Sciotti, R
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