For some time there have been long and complex negotiations, still being worked out, for reaching agreement on a single national collective contract, entitled “Contratto della Mobilita”, [Mobility Contract], including common rules and regulations covering the matter of the relationship of the work of employees in local public transport and those of railway transport. During the negotiations for the stipulation of that contract, a number of strikes were called that simultaneously affected local public and railway transport, based on the construction of the system of common rules, even though referring to areas of mobility still distinct as regards the rules and regulations on the subject of employment contracts and the exercise of the right to strike. The free movement of public users, in these cases, was severely compromised, and the need arose to adopt appropriate measures to face this new phenomenon. The different rules and regulations adopted in both the areas of transport expressly involved providing for the prohibition of simultaneous strikes involving the same catchment area in alternative services. With the resolution of 13 April, 2010, n. 10/245, the Commission expressed its opinion that, in case of concurrent strikes in the areas of local public and railway transportation, pursuant to and for the effects of Art. 5 of the provisional regulation of essential services in the local transportation sector, and of Art. 3.6 of the national agreement for the railway sector, "local public transportation on suburban roads must be considered an alternative to that of the railway." The decision has raised a conflict of interpretation between trade unions and opposing employers' associations. The unions have submitted two proposals to ensure the principle of alternatives as decreed by the resolution, one of which includes a partial concomitance. This technical solution was adopted in the strike of 31 March and 1 April, 2011, and on this guaranty, the Commission has reserved the right to carry out any further assessment on the outcome of the strike as effected, and on the recently initiated monitoring.

Da tempo ha preso l’avvio una lunga e complessa trattativa, ancora in via di definizione, per la conclusione di un unico contratto collettivo nazionale, c.d. “Contratto della Mobilita”, comprendente una disciplina comune per la materia dei rapporti di lavoro degli addetti al trasporto pubblico locale e di quelli del trasporto ferroviario. Durante le trattative per la conclusione del citato contratto, sono stati proclamati alcuni scioperi che hanno interessato contemporaneamente i trasporti – quello pubblico locale e ferroviario - oggetto della costruzione del sistema di regole comuni, ancorché riferiti ad ambiti della mobilita ancora distinti per quanto riguarda la disciplina della materia dei contratti di lavoro e l’esercizio del diritto di sciopero. La libera circolazione degli utenti, in questi casi, e stata gravemente compromessa ed sorta la necessita di adottare misure adeguate a fronteggiare questo nuovo fenomeno. Le diverse discipline adottate nei due settori dei trasporti coinvolti prevedono espressamente un divieto di concomitanza tra scioperi che interessino il medesimo bacino di utenza in servizi alternativi. Con la delibera del 13 aprile 2010, n. 10/245, la Commissione ha espresso l’avviso che, in caso di concomitanza di scioperi nei settori del trasporto pubblico locale e ferroviario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale e dell’art. 3.6 dell’Accordo nazionale del settore ferroviario, “il trasporto pubblico locale extraurbano su gomma deve ritenersi alternativo a quello ferroviario”. La delibera ha sollevato un contrasto interpretativo tra sindacati dei lavoratori e contrapposte Associazioni dei datori di lavoro. I sindacati hanno presentato due proposte per garantire il principio dell’alternatività sancito nella delibera, una delle quali prevede una parziale concomitanza. Tale soluzione tecnica e stata adottata nello sciopero del 31 marzo e 1 aprile 2011 e su di essa la Commissione di garanzia si e riservata ogni ulteriore valutazione all’esito dell’effettuazione dello sciopero e di un monitoraggio da poco avviato.

Sciotti, R. (2011). Sul divieto di scioperi concomitanti in servizi alternativi del trasporto pubblico di persone. RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI, 1(1), 117-157.

Sul divieto di scioperi concomitanti in servizi alternativi del trasporto pubblico di persone

SCIOTTI, ROSSELLA
2011-01-01

Abstract

For some time there have been long and complex negotiations, still being worked out, for reaching agreement on a single national collective contract, entitled “Contratto della Mobilita”, [Mobility Contract], including common rules and regulations covering the matter of the relationship of the work of employees in local public transport and those of railway transport. During the negotiations for the stipulation of that contract, a number of strikes were called that simultaneously affected local public and railway transport, based on the construction of the system of common rules, even though referring to areas of mobility still distinct as regards the rules and regulations on the subject of employment contracts and the exercise of the right to strike. The free movement of public users, in these cases, was severely compromised, and the need arose to adopt appropriate measures to face this new phenomenon. The different rules and regulations adopted in both the areas of transport expressly involved providing for the prohibition of simultaneous strikes involving the same catchment area in alternative services. With the resolution of 13 April, 2010, n. 10/245, the Commission expressed its opinion that, in case of concurrent strikes in the areas of local public and railway transportation, pursuant to and for the effects of Art. 5 of the provisional regulation of essential services in the local transportation sector, and of Art. 3.6 of the national agreement for the railway sector, "local public transportation on suburban roads must be considered an alternative to that of the railway." The decision has raised a conflict of interpretation between trade unions and opposing employers' associations. The unions have submitted two proposals to ensure the principle of alternatives as decreed by the resolution, one of which includes a partial concomitance. This technical solution was adopted in the strike of 31 March and 1 April, 2011, and on this guaranty, the Commission has reserved the right to carry out any further assessment on the outcome of the strike as effected, and on the recently initiated monitoring.
2011
Pubblicato
Rilevanza nazionale
Articolo
Comitato scientifico
Settore IUS/07 - DIRITTO DEL LAVORO
Italian
Da tempo ha preso l’avvio una lunga e complessa trattativa, ancora in via di definizione, per la conclusione di un unico contratto collettivo nazionale, c.d. “Contratto della Mobilita”, comprendente una disciplina comune per la materia dei rapporti di lavoro degli addetti al trasporto pubblico locale e di quelli del trasporto ferroviario. Durante le trattative per la conclusione del citato contratto, sono stati proclamati alcuni scioperi che hanno interessato contemporaneamente i trasporti – quello pubblico locale e ferroviario - oggetto della costruzione del sistema di regole comuni, ancorché riferiti ad ambiti della mobilita ancora distinti per quanto riguarda la disciplina della materia dei contratti di lavoro e l’esercizio del diritto di sciopero. La libera circolazione degli utenti, in questi casi, e stata gravemente compromessa ed sorta la necessita di adottare misure adeguate a fronteggiare questo nuovo fenomeno. Le diverse discipline adottate nei due settori dei trasporti coinvolti prevedono espressamente un divieto di concomitanza tra scioperi che interessino il medesimo bacino di utenza in servizi alternativi. Con la delibera del 13 aprile 2010, n. 10/245, la Commissione ha espresso l’avviso che, in caso di concomitanza di scioperi nei settori del trasporto pubblico locale e ferroviario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale e dell’art. 3.6 dell’Accordo nazionale del settore ferroviario, “il trasporto pubblico locale extraurbano su gomma deve ritenersi alternativo a quello ferroviario”. La delibera ha sollevato un contrasto interpretativo tra sindacati dei lavoratori e contrapposte Associazioni dei datori di lavoro. I sindacati hanno presentato due proposte per garantire il principio dell’alternatività sancito nella delibera, una delle quali prevede una parziale concomitanza. Tale soluzione tecnica e stata adottata nello sciopero del 31 marzo e 1 aprile 2011 e su di essa la Commissione di garanzia si e riservata ogni ulteriore valutazione all’esito dell’effettuazione dello sciopero e di un monitoraggio da poco avviato.
strike
sciopero; concomitanza
Sciotti, R. (2011). Sul divieto di scioperi concomitanti in servizi alternativi del trasporto pubblico di persone. RIVISTA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI, 1(1), 117-157.
Sciotti, R
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